1 L’uso personale di droghe leggere è reato?
No. Sono previste solo sanzioni amministrative disposte dal Prefetto del luogo di residenza del consumatore.
2 Quali sono gli elementi distintivi tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio?
La distinzione tra consumo e traffico non è operata nettamente dalla legge. Il Giudice – e prima ancora le forze dell’ordine – per decidere se contestare la violazione di una norma penale o amministrativa si basa su diversi elementi: la quantità di sostanza detenuta e del relativo principio attivo (THC), presenza di coltelli o arnesi da taglio, bilancini di precisione, materiali da confezionamento (domopak, pellicole), quantità di denaro in contante non giustificabili sulla base dei propri redditi. Il dato quantitativo non è quindi di per sé idoneo a integrare lo spaccio. Per esservi uso personale il principio attivo non deve all’incirca superare 1 g /1,5 g di THC. Quindi per l’hashish e la marijuana la quantità di sostanza posseduta dovrà essere più o meno pari a 10-15 g con una percentuale di principio attivo intorno al 10%. Tuttavia tale dato varia di tribunale in tribunale e a seconda del reddito di chi detiene la sostanza: in poche parole si presume che una persona con reddito alto possa permettersi di spendere più soldi per l’acquisto di sostanze ad uso personale.
3 Quali sono le sanzioni penali previste per la detenzione di droghe leggere a fini di spaccio?
Secondo il Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/1990) chi detiene droghe leggere con il fine di cederle a terzi è punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni, mentre la detenzione di droghe pesanti con la finalità di cessione a terzi è punita con la pena della reclusione da 6 a 20 anni.
4 Quali sono le sanzioni penali previste per la detenzione di lieve entità di droghe leggere?
Per l’ipotesi di lieve entità non è prevista una differenziazione del trattamento sanzionatorio in base alla tipologia di sostanze detenute e viene prevista una pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione. La lieve entità viene riconosciuta quando il fatto è da ritenersi occasionale, quando il quantitativo non è cospicuo (più o meno fino a 50/100 g di hashish, ma il dato varia da tribunale a tribunale), quando le modalità dell’azione fanno configurare il fatto come non professionale o rudimentale, in caso di piccole cessioni, etc.
5 In cosa consiste il procedimento amministrativo nei confronti del consumatore di droghe leggere?
Quando è contestata la detenzione per uso personale si riceve una convocazione per un colloquio presso la Prefettura di residenza. Se si è minorenni sono convocati anche i genitori.
Al colloquio possono verificarsi le seguenti situazioni:
-
- non succede niente e si ha solo un ammonimento a non fare più uso delle sostanze;
- viene sospeso e ritirato un documento (patente, passaporto, porto d’armi, permesso di soggiorno di turismo per stranieri) per un periodo che va da uno a tre mesi.
6 Oltre alla convocazione dal Prefetto, cosa avviene?
Oltre al procedimento presso la Prefettura, il consumatore riceverà anche una convocazione dal Ser.d per un incontro informativo. Questo colloquio è facoltativo ma, se viene intrapreso un programma educativo (per le cosiddette droghe leggere) o un trattamento terapeutico (per le cosiddette droghe pesanti), e tale percorso ha esito positivo, si avrà la revoca delle sanzioni.
Nella prassi, tuttavia, la convocazione del Ser.d avviene quando si sono già scontate le sanzioni, per cui la revoca rimane un provvedimento solo formale senza conseguenze positive per l’interessato.
7 Cosa succede quando si accerta il possesso di droghe leggere?
Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria possono procedere a controlli, perquisizioni e ispezioni personali se valutano ci sia fondata possibilità di trovare sostanze stupefacenti su persone o luoghi. In questo caso gli agenti non hanno l’obbligo di una preventiva autorizzazione del Magistrato, ma possono procedere in via autonoma.
Qualora ritrovino le sostanze, devono redigere un verbale di sequestro e chiederne la convalida al Pubblico Ministero entro 48 ore. In questi casi il consumatore deve da subito dichiarare che la sostanza rinvenuta è destinata esclusivamente al proprio uso personale e che si è consumatori di sostanze stupefacenti. Qualora il consumatore detenga un quantitativo elevato deve dichiarare che lo stesso costituisce una ragionevole scorta per il proprio consumo.
8 Che diritti ha il consumatore nel caso in cui si proceda a perquisizione o ispezione personale?
Nel caso in cui si proceda a perquisizione o ispezione personale si ha diritto a che tali atti siano compiuti alla necessaria presenza di un avvocato difensore o di una persona di propria fiducia prontamente reperibile.
Non sempre gli Agenti attendono l’arrivo dell’avvocato; in questi casi è bene seguire tutte le operazioni di perquisizione e fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione e eventualmente di sequestro. Prima di firmarlo, il verbale va letto per verificare che le operazioni si siano svolte nelle modalità riportate; qualora così non fosse, è consigliabile non firmarlo.
Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono in ogni caso tenuti ad effettuare tali operazioni nel rispetto della dignità della persona, non possono utilizzare metodi o tecniche atte a minare la capacità di autodeterminazione delle persone, sono tenuti a rispettare il diritto alla riservatezza delle persone e a consegnare copie dei verbali di perquisizione e sequestro. Inoltre, solo le Agenti donne possono procedere a perquisizioni personali sulle donne.
9 Cosa deve fare il consumatore per evitare che gli agenti gli contestano il reato di spaccio?
Il consumatore deve innanzitutto avere un atteggiamento collaborativo con le forze dell’ordine, consegnando spontaneamente la sostanza stupefacente e tutto il materiale (cartine, chilum, etc) che possa provare il consumo personale. È opportuno dichiarare a verbale l’uso esclusivamente personale della sostanza sequestrata. È inoltre importante ricordare che il frazionamento della sostanza e la detenzione di bilancini, coltelli e materiale da confezionamento, sono considerati strumenti utili per l’attività di spaccio.
10 Il consumatore al termine delle operazioni di controllo è informato se è stato denunciato dalle forze dell’ordine per il reato di spaccio o gli è contestata la sola detenzione amministrativa?
Al termine delle operazioni di controllo gli agenti, se ritengono che non vi sia finalità di spaccio, consegnano all’interessato un verbale in cui viene contestata la violazione dell’art. 75 DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). Al contrario, se si riscontra l’attività di spaccio, è possibile che l’interessato possa essere arrestato o comunque denunciato a piede libero. In quest’ultima ipotesi, verrà consegnato un verbale di elezione di domicilio (articolo 161 codice di procedura penale), dove è indicata la violazione dell’art. 73 DPR 309/1990, l’invito a nominare un avvocato di fiducia e ad indicare dove si vogliono ricevere gli atti del procedimento penale.
11 Fumare una canna insieme ad un amico o fare un acquisto di cannabis per la propria comitiva è reato?
A oggi l’offerta gratuita è considerata un illecito penale, per cui passarsi uno spinello o acquistare anche per conto di altri sostanza stupefacente vengono considerate reato. In tali circostanze sarà opportuno dichiarare agli agenti che l’acquisto dello stupefacente era stato precedentemente concordato per il successivo uso di gruppo. Tuttavia, per poter provare l’uso di gruppo, si sarà quasi sicuramente sottoposti ad un procedimento penale. L’uso di gruppo è infatti una categoria di creazione giurisprudenziale e consiste nel fenomeno di più persone che sin dall’inizio si accordano specificatamente al fine di procedere congiuntamente all’acquisto di sostanze stupefacenti per il suo utilizzo. In tal caso questi comportamenti possono essere ricondotti dal Giudice all’uso personale e, conseguentemente, all’illecito amministrativo e non alla punibilità penale.
12 La coltivazione di marijuana è reato anche quando è finalizzata all’uso personale?
Sì, la coltivazione anche di una sola pianta, per esclusivo uso personale, è considerata reato quando la pianta possegga efficacia drogante (vale a dire, presenza di THC) anche minima. Non è invece punibile la detenzione di semi o di piante prive di principio attivo.
A seguito del referendum abrogativo del 1993, non tutte le condotte propedeutiche all’uso personale fuoriescono dalla punibilità penale ma solo le condotte di detenzione, importazione/esportazione, acquisto. Di conseguenza, la produzione, fabbricazione, estrazione, etc. – ed in particolare, per quel che qui interessa, la coltivazione – rimangono sempre perseguibili e punibili penalmente, indipendentemente dai quantitativi prodotti, coltivati, fabbricati, estratti etc.
Ciò non significa però che il coltivatore di marijuana per uso personale verrà sempre condannato. Dovrà, tuttavia, sostenere un processo per provare che l’intera produzione è destinata all’uso personale. È importante ricordare che, anche quando si riesce a provare tale circostanza, non sempre si otterrà una sentenza assolutoria, perché la giurisprudenza prevalente ritiene comunque la coltivazione un reato di pericolo, in quanto accresce in qualunque entità la quantità di sostanza stupefacente esistente e circolante, pur se mirata a soddisfare esigenze di natura personale. ((Nel 2020 è intervenuta la decisione a sezioni unite penali della Cassazione (sentenza n. 12348/20), che ha dichiarato fatto non penalmente rilevante la coltivazione di un numero limitato di piante con tecniche rudimentali. Ma è una decisione giurisprudenziale, che non vincola nè l’autorità di pubblica sicurezza, nè il giudice di primo e secondo grado. Questo significa che anche con una sola piantina si rischia l’arresto e il processo. Certo con la buona possibilità di essere poi assolti (in fase preliminare o successiva), ma con tutte le conseguenze del caso, sociali ed economiche. ))
13 Esistono piante di canapa di cui è consentita la coltivazione?
Sì. Può essere coltivata la canapa sativa, purché le piante e le sementi utilizzate siano quelle previste e incluse nell’elenco dell’art. 17 della Direttiva Ce n. 53 del 2002. Tale principio è stabilito dalla normativa italiana ed europea relativa alla canapicoltura (legge 242/2016 del 2.12.2016 e direttive europee 2002/53/CE e 2002/57/CE).
La percentuale del principio attivo di THC nelle infiorescenze delle piante di cannabis lecitamente coltivate deve essere compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%, per cui sarà possibile produrre, commercializzare, acquistare e detenere fiori contenenti fino allo 0,6% di THC.
La finalità della coltivazione non potrà essere però per il consumo personale. La legge italiana sulla canapicoltura prevede infatti tassativamente che la coltivazione dovrà essere destinata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
14 Dalla canapa coltivata lecitamente che tipo di prodotti possono essere ottenuti?
Sempre secondo la legge 242/2016 si potranno ottenere dalle coltivazioni lecite: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
15 È lecito l’uso terapeutico di medicinali a base di cannabinoidi?
Si. In Italia è consentito l’uso terapeutico di preparazioni magistrali a base di cannabinoidi, previa prescrizione medica non ripetibile da parte del medico di base o qualsiasi altro medico. Non è invece consentito l’uso terapeutico delle infiorescenze autoprodotte né di quelle prodotte ai sensi della legge 242/2016 (vedi domanda 13).
16 Per quali patologie è consentita la prescrizione di medicinali a base di cannabinoidi?
Secondo il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 la prescrizione di cannabis riguarda l’impiego nel dolore cronico e in quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. Sempre secondo il decreto sopra menzionato, le prescrizioni si effettuano quando
le terapie convenzionali o standard sono inefficaci.
17 È possibile costituire un Cannabis Social Club per il consumo e la coltivazione di gruppo?
No. In Italia non è ad oggi possibile costituire Cannabis Social Club (CSC). Questa esperienza, nata in Spagna e in Belgio come modello alternativo per la regolamentazione della produzione e del consumo di cannabis, prevede che persone maggiorenni e già consumatrici di cannabis, si associno tra di loro al fine di produrre la cannabis per il proprio consumo personale senza scopo di lucro.
I CSC sono di fatto associazioni senza fine di lucro che organizzano la coltivazione professionale collettiva di una quantità molto limitata di cannabis sufficiente a soddisfare i bisogni personali dei membri del club e, al contempo, portano avanti un lavoro di studio e ricerca sui vari usi della cannabis. In Europa la rete ENCOD (European Network Consumers Of Drugs) – che riunisce varie associazioni di utilizzatori di sostanze stupefacenti e/o che si occupano di politiche sulle droghe – si è fatta, sin dal 2007, promotrice di questo “modello non mercantile di produzione e di distribuzione di cannabis per maggiorenni”. È invece possibile dar vita in Italia ad associazioni che promuovano lo studio e la ricerca sui vari utilizzi della cannabis e un dibattito che legittimi anche la produzione in forma associata di cannabis quale concreto antidoto al narcotraffico
e a tutti i problemi connessi al divieto dell’autocoltivazione. (vedi domanda 12)
18 Cosa succede nel caso venga accertata la guida sotto effetto di droghe? E in caso di incidente stradale?
L’Articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti) prevede le seguenti sanzioni: multa da 1.500 a 6.000 euro; arresto da 6 mesi a 1 anno; confisca del veicolo se è intestato al conducente; sospensione della patente da 1 anno a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente); decurtazione di 10 punti dalla patente; sanzioni pecuniarie aumentate da 1/3 alla metà se il reato è commesso dalle 22 alle 7. Le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà per: conducenti con meno di 21 anni; neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; conducenti professionali
durante il servizio (conducenti di autobus, tassisti, conducenti di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e conducenti mezzi da 10 o più posti). È possibile commutare la pena detentiva e pecuniaria in lavori di utilità sociale. In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti si applicano le stesse sanzioni previste per chi risultasse positivo e viene inoltre disposta la revoca della patente
per chi è già stato condannato per questo reato nei due anni precedenti. Se si provoca un incidente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti le sanzioni sono raddoppiate, e viene disposta la revoca della patente di guida.
Per conducenti di autobus, mezzi pesanti o complessi o per recidiva nell’arco del triennio vi è la revoca della patente, che non può essere conseguita prima di tre anni. Inoltre per questi lavoratori la revoca della patente è considerata giusta causa di licenziamento secondo il Codice Civile ed alcuni contratti nazionali di categoria. Le sanzioni amministrative e penali sopra descritte si applicano ai conducenti di
qualsiasi veicolo (quindi anche ciclomotori e/o biciclette).
19 Come viene accertato lo stato di alterazione da droghe?
L’articolo 187 del Codice della Strada recita testualmente “Guida in stato di alterazione da stupefacenti”, per cui si punisce la condotta del consumatore di stupefacenti che si pone alla guida in stato di alterazione. Dunque, a differenza dell’alcool, per gli stupefacenti non è previsto un limite di principio attivo nel sangue o nelle urine che attesti il livello di incidenza di tale principio attivo sull’organismo umano. Si è spesso assistito alla contestazione di tale norma a persone che non fossero in stato di alterazione al momento della guida, ma che fossero risultate positive ai controlli negli ospedali sulla presenza di metaboliti delle sostanze stupefacenti nel sangue o nelle urine. Proprio relativamente a tale accertamento sulle urine va sottolineato che alcune sostanze stupefacenti hanno un tempo di latenza molto lungo – l’hashish e la marijuana fino a 30 giorni – per cui i giudici sono giunti ad assolvere quelle persone per cui era stata esclusivamente rilevata una positività ai controlli ma non era stata disposta una consulenza medica o tossicologica, o una visita che attestasse lo stato di alterazione al momento del controllo.
20 Cosa succede se non sono alla guida di un veicolo a motore ma al momento dell’accertamento ho comunque la disponibilità di un veicolo?
Se al momento dell’accertamento il consumatore è in possesso di un veicolo a motore si procede al ritiro della patente di guida fino a 30 giorni da parte della Questura e al fermo amministrativo del veicolo, qualora si tratti di ciclomotore. Se si è alla guida di un veicolo sono previste sanzioni di cui alla domanda 18.
Glossario
Droghe leggere e pesanti
Secondo la normativa italiana (Testo Unico Stupefacenti, DPR 309/1990 e successive modifiche) le sostanze stupefacenti e psicotrope sono suddivise in cinque tabelle: alla I e alla III appartengono le droghe pesanti e i barbiturici, alla II e alla IV appartengono rispettivamente la cannabis (droga leggera) e le benzodiazepine. La V tabella comprende, invece, i medicinali. L’inserimento di una sostanza in una di queste tabelle avviene per decreto ministeriale e determina diverse conseguenze sanzionatorie, che sono più severe per le droghe pesanti e i barbiturici rispetto alla cannabis e le benzodiazepine.
Lavori di pubblica utilità (LPU)
Dal 2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Tali lavori possono essere svolti presso enti pubblici o associazioni e cooperative del privato-sociale che abbiano stipulato una convenzione con il Tribunale del distretto dove sono situate. I lavori di pubblica utilità vanno svolti presso il luogo di residenza
ma è possibile per ragioni di lavoro e/o studio chiedere di effettuarli in altri distretti, comprovando tali esigenze. Un giorno di LPU sostituisce un giorno di arresto e/o 250 euro di pena pecuniaria e consta di due ore di lavoro. La persona interessata può chiedere di svolgere più di 6 ore alla settimana ed in ogni caso non è mai possibile svolgere più di 8 ore di LPU in una singola giornata. Lo svolgimento positivo dei
lavori di pubblica utilità comporta una serie di circostanze favorevoli per chi ne usufruisce: dichiarazione di estinzione del reato, dimezzamento della sospensione della patente, revoca della confisca laddove disposta. Si può usufruire degli LPU per una sola volta nella propria vita.
Legge 21 febbraio 2006 n. 49, c.d. Fini Giovanardi
È una legge che ha profondamente inasprito il Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/1990) e che in gran parte è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 32/2014.
Tale legge, in via di estrema sintesi, parificava il trattamento sanzionatorio dello spaccio di droghe leggere e pesanti, reintroduceva il concetto quantitativo per distinguere tra consumo personale e spaccio e inaspriva il trattamento sanzionatorio amministrativo per il consumo di sostanze.
Principio attivo e THC
Sostanza che possiede una certa attività biologica dotata di effetto terapeutico (farmaci), benefico (vitamine, probiotici) o tossico (veleni). I principi attivi possono essere sintetici, semisintetici o naturali estratti da piante. Le piante del genere cannabis contengono in varie concentrazioni tra 400 e 750 diverse sostanze con principio attivo: di queste solo il THC ha effetti psicoattivi e, pertanto, l’intero apparato sanzionatorio previsto dalla normativa si riferisce non alla cannabis in sé ma al grado di THC presente nella cannabis e nei suoi derivati.
Referendum abrogativo del 1993
Con il referendum abrogativo del 1993 è stata prevista la depenalizzazione del consumo di tutte le sostanze stupefacenti e la previsione di sole sanzioni amministrative per il consumatore.
Oltre al consumo sono state depenalizzate anche alcune condotte propedeutiche al consumo, quale la detenzione, l’acquisto, l’importazione e l’esportazione (ma non la coltivazione e altre condotte) di sostanze stupefacenti finalizzate esclusivamente al successivo consumo.
Sanzione penale e sanzione amministrativa
La sanzione penale è prevista per illeciti di particolare gravità. Può consistere nella restrizione della libertà personale per un periodo di tempo più o meno lungo, o nel pagamento di una multa o di un’ammenda. La sanzione amministrativa è prevista per illeciti meno gravi. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure in altre e più gravi forme di punizione, come il ritiro della patente o del passaporto.
Ser.d
I Servizi per le Dipendenze (Ser.d) sono servizi pubblici che forniscono sostegno psicologico e sociale, controllano lo stato di salute e le malattie associate alla (tossico)dipendenza, somministrano terapie farmacologiche e non finalizzate alla disintossicazione, attuano programmi tecnici e di recupero anche attraverso l’invio in comunità teraupetiche.
Perché questa guida
Sono tanti i mali del sistema penale italiano che continuano a compromettere libertà e diritti civili nel nostro paese. CILD ha scelto di iniziare la sua battaglia per una giustizia davvero uguale per tutti a partire dalle politiche sulle droghe, portando avanti una campagna per una riforma del sistema giudiziario.
Tra gli obiettivi, l’adozione di una nuova legge quadro coerente in materia di droghe, che affronti anche le questioni relative al sistema carcerario, l’inefficacia nella tutela dei diritti fondamentali, il rifiuto di accesso alle cure sanitarie e la mancanza di approccio preventivo.
Da tempo, attraverso la nostra campagna Non Me La Spacci Giusta, lavoriamo per un dibattito non ideologico sul tema delle droghe, fornendo dati, informazioni e approfondimenti.
Oggi, con questa guida, vogliamo mettere nelle mani dei consumatori di cannabis uno strumento che consenta loro di avere un quadro chiaro ed esaustivo della normativa e di conoscere – e far valere – i propri diritti.
Cos’è CILD
CILD – COALIZIONE ITALIANA LIBERTÀ E DIRITTI CIVILI
via Monti di Pietralata, 16 – 00157 ROMA – cild.eu – info@cild.eu
Nata nel 2014, la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) è una rete di 35 organizzazioni della società civile a cui aderisce anche Forum Droghe che lavora per difendere e promuovere i diritti e le libertà di tutti, unendo attività di advocacy, campagne pubbliche e azione legale. Le aree tematiche di cui CILD si occupa sono soprattutto diritti di migranti e rifugiati, discriminazioni, giustizia penale, libertà di espressione e privacy.