Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti relativamente alla produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità.
“Il disegno di legge in esame interviene sul trattamento sanzionatorio delle fattispecie di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti di lieve entità. Il fenomeno sta assumendo infatti nel Paese dimensioni e caratteristiche sempre più preoccupanti e endemiche. Nell’ attività repressiva, risulta che una percentuale superiore alla metà dei casi venga considerata nell’ambito delle condotte lievi rispetto alla fattispecie incriminatrice ordinaria di cui all’articolo 73 del testo unico degli stupefacenti. La proposta normativa tende quindi ad arginare il fenomeno mediante da un lato un innalzamento delle pene edittali e, dall’altro, ad intervenire sul versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell’arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti”.
“Nel dettaglio dell’articolato, l’articolo 1 interviene sull’articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo che l’arresto obbligatorio in flagranza avvenga per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del Testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, espungendo la clausola di salvezza per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (ovverosia per le fattispecie di lieve entità). L’articolo 2 interviene direttamente sull’articolo 73 del citato d.P.R. aumentando dagli attuali sei mesi e quattro anni fino a tre e sei anni, i minimi e i massimi edittali per la fattispecie di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Analogamente, la multa passa dagli attuali euro 1.032 a 10.329 fino a un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 20.000”.
“Vengono infine soppressi i commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73, recanti il trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti. L’inasprimento sanzionatorio da tre a sei anni si riverbera sui limiti edittali previsti dagli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale sulle misure cautelari personali e, in particolare, dagli articoli 275, 280 e 287 del codice di rito. L’articolo 3, invece interviene sullo strumento della confisca obbligatoria e recependo un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso consente la confisca obbligatoria dell’autoveicolo o di altro bene immobile registrato quando abbia semplicemente agevolato la commissione del reato e sia potenzialmente utile per la consumazione di altri delitti della stessa natura (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2003, n. 838, Luyderer, Rv. 227864; Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2004, n. 34365, Schoti, Rv. 229094) così superando il contrasto giurisprudenziale verificatosi rispetto ad altro orientamento che ritiene necessario che venga dimostrata una non episodica connessione strumentale tra il bene e il reato, sotto forma di collegamento stabile con l’attività criminosa che palesi che il mezzo di trasporto, se lasciato nella disponibilità del reo, renda in futuro probabile il ripetersi dell’attività criminosa”.
“L’articolo 4 intende introdurre la sanzione amministrativa della revoca definitiva della patente in relazione ai gravi fatti di cui all’articolo 73 del testo unico degli stupefacenti; disciplina altresì in via cautelare la sospensione della patente già dopo la sentenza di condanna in primo grado”.
Fonte: ilVelino