E’ stato depositato al senato il Disegno di Legge annunciato dal Ministro degli Interni e Segretario della Lega Matteo Salvini rispetto all’aumento delle pene per i fatti di lieve entità riguardo le droghe.
Il testo è presentato d’iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI e si intitola “Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti relativamente alla produzione, al traffico o alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità“.
Ecco la relazione e l’articolato.
Relazione
“Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene sul trattamento sanzionatorio delle fattispecie di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti di lieve entità.
Il fenomeno sta assumendo infatti nel Paese dimensioni e caratteristiche sempre più preoccupanti ed endemiche. Nell’attività repressiva delle condotte sopracitate risulta che una percentuale superiore alla metà dei casi venga inquadrata nell’ambito delle condotte di lieve entità, così pregiudicando la portata repressiva e deterrente prevista dalla fattispecie incriminatrice ordinaria di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
La proposta normativa tende quindi ad arginare il fenomeno, da un lato, mediante un innalzamento delle pene edittali e, dall’altro, intervenendo sul versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell’arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti.
Nel dettaglio, l’articolo 1 interviene sull’articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo che l’arresto obbligatorio in flagranza avvenga per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, espungendo la clausola di salvezza per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (ovverosia per le fattispecie di lieve entità).
L’articolo 2 interviene direttamente sull’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, aumentando dagli attuali sei mesi e quattro anni fino a tre e sei anni, i minimi e i massimi edittali per la fattispecie di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Analogamente, la multa passa dagli attuali euro da 1.032 a 10.329 fino a un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 20.000.
Vengono infine abrogati i commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73, recanti il trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti.
L’inasprimento sanzionatorio da tre a sei anni si riverbera sui limiti edittali previsti dagli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale sulle misure cautelari personali e, in particolare, dagli articoli 275, 280 e 287 del codice di rito.
L’articolo 3, invece, interviene sullo strumento della confisca obbligatoria e, recependo un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso, consente la confisca obbligatoria dell’autoveicolo o di altro bene mobile registrato quando abbia semplicemente agevolato la commissione del reato e sia potenzialmente utile per la consumazione di altri delitti della stessa natura (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2003, n. 838, Luyderer, Rv. 227864; Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2004, n. 34365, Schoti, Rv. 229094) superando così il contrasto giurisprudenziale verificatosi rispetto ad altro orientamento che ritiene necessario che venga dimostrata una non episodica connessione strumentale tra il bene e il reato, sotto forma di collegamento stabile con l’attività criminosa che palesi che il mezzo di trasporto, se lasciato nella disponibilità del reo, renda in futuro probabile il ripetersi dell’attività criminosa.
L’articolo 4 intende introdurre la sanzione amministrativa della revoca definitiva della patente in relazione ai gravi fatti di cui all’articolo 73 del citato testo unico in materia di stupefacenti; disciplina altresì in via cautelare la sospensione della patente già dopo la sentenza di condanna in primo grado.”
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 380 del codice di procedura penale, comma 2, lettera h), le parole: « , salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo » sono soppresse.
Art. 2.
2. All’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: « da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000 »;
b) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati.
Art. 3.
1. All’articolo 240, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:
« 1-ter) degli autoveicoli o altri beni mobili registrati che abbiano agevolato o che possano agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».
Art. 4.
1. All’articolo 222, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « 590-bis del codice penale » sono inserite le seguenti: « e di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ».
2. All’articolo 223, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « e dall’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di condanna in primo grado per i reati di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato al comma 1 del presente articolo ».
(Si ringrazia Giulio Manfredi per la segnalazione)