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Indagine, Contesto emerso e criticità

Una recente ricerca condotta sull’incidenza, su scala nazionale e locale, delle condanne per fatti di droga e sui loro riflessi nel circuito penitenziario ha mostrato, tra gli altri, esiti (tanto scontati quanto) sorprendenti:

  • la portata in carcere delle violazioni previste dal D.P.R. 309/1990 – e, segnatamente, delle fattispecie contenute nelle norme manifesto (artt. 73 e 74) – è straordinaria e si colloca di poco al di sotto di quella che caratterizza le condotte assorbite dalle due macro-categorie relative ai delitti contro il patrimonio e contro la persona;
  • la comparazione di questi dati con quelli relativi al totale dei procedimenti pendenti nei confronti di soggetti noti presso le procure della Repubblica in fase successiva all’esercizio dell’azione penale (con la richiesta di rinvio a giudizio) ha consentito di evidenziare come circa 6 procedimenti su 10 (poco più del 60%) sono esauriti dai soli delitti contro il patrimonio e contro la persona, mentre solo una percentuale modesta (circa 4-5%) ha interessato procedure per violazioni previste dal D.P.R. 309/1990;
  • il raffronto dei suddetti valori con quelli relativi alle pronunce di condanna passate in giudicato intervenute nell’intervallo annuale, costituenti fase conclusiva dell’iter repressivo, ha consentito di rilevare che le citate condanne interessano, in media, 1 solo caso ogni 10 procedimenti pendenti presso le procure per delitti contro il patrimonio e contro la persona e – invece – poco meno di 1 caso ogni 2 per delitti proprio ad oggetto violazioni previste dal D.P.R. 309/1990.

I sommari esiti in commento hanno confermato, in sintesi, la tesi dalla quale la ricerca del 2019 ha tratto le mosse, per cui la sovra-rappresentazione in carcere di detenuti presenti (a prescindere dalla personale condizione di dipendenza che, peraltro, trascende gli angusti limiti delle condotte contenute nel D.P.R. 309/1990) per fatti di droga risente della eccezionale portata delle pronunce di condanna per i medesimi fatti, che intervengono, in raffronto al numero assoluto dei procedimenti penali pendenti presso le procure della Repubblica nel medesimo intervallo temporale, con una incidenza (di circa 1 condanna ogni 2 procedimenti penali) largamente sconosciuta rispetto quella che occupa le condanne per delitti contro il patrimonio e contro la persona (condotte queste pure ampiamente presenti nel circuito penitenziario).
È, dunque, l’impatto delle condanne per fatti di droga a rappresentare, in particolare, l’unità per misurare l’effettiva portata penale delle condotte droga correlate; al costo sociale della carcerizzazione per fatti di droga l’indagine affianca quello della complessiva portata sul sistema giustizia delle attività necessarie all’accertamento dei fatti ed alla loro repressione.
Di seguito si proverà quindi, prima di soffermarsi sulle ragioni connesse alla straordinaria incidenza della curva dei detenuti per fatti di droga, a dare effettivo conto dell’iter di indagine seguito per sostenere le considerazioni in commento, muovendo – appunto – dall’analisi delle presenze in carcere per tipologia di reato (al 31 dicembre 2019) e proseguendo con la comparazione, comunque compiuta su dati eterogenei, tra i procedimenti penali pendenti per delitti contro il patrimonio, contro la persona e in materia di droga (per l’intervallo 2016-2017), fase iniziale del momento inquirente, e le relative condanne definitive a livello nazionale e locale (per l’intervallo 2013-2018), fase conclusiva del momento requirente.
Esaurita questa ricognizione e cogliendo spunti emersi nell’ambito dell’anzidetta ricerca del 2019 si percorrerà il tentativo di investigare l’accesso verso l’area penale esterna dei soggetti condannati in via definitiva per violazione delle disposizioni repressive previste dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990; ciò per comprendere se il sistema disponga di strumenti utili a mitigarne l’ineluttabile ingresso in carcere ovvero per consentirne, al ricorrere di prescritte condizioni, l’uscita.

Il problema della qualità dei dati

Si è già più volte segnalato come il tentativo di ricostruire i dati, nazionali e locali, ad oggetto il concreto impatto delle condanne (definitive e non definitive) per violazione delle fattispecie sanzionatorie previste dal D.P.R. 309/1990 incontri ostacoli strutturali, primo fra tutti l’assenza di linee guida uniformi per la raccolta e la rilevazione dei dati aggregati (per il caso che ci occupa, sui titoli di condanna) prodotti dagli uffici del comparto giustizia (procure della Repubblica, giudici di pace, tribunali, corti d’appello, magistrature superiori, istituti di pena), che ne rendono, di sovente, frammentaria la rilevazione e disomogenee le conseguenti attività di comparazione ed analisi.

NOTA METODOLOGICA

In via metodologica, l’indagine in commento sarà, in particolare, condotta con riferimento ai seguenti intervalli:

  • anni 2008-2019 per le rilevazioni, su scala nazionale, attinenti al dato statico delle presenze in carcere;
  • anni 2016-2017 per le rilevazioni, a livello nazione e territoriale (distretto della Corte d’Appello di Firenze e Tribunale di Firenze), attinenti ai processi pendenti presso le procure della Repubblica nei confronti di soggetti noti;
  • anni 2012-2018 per le rilevazioni, a livello nazione e territoriale (distretto della Corte d’Appello di Firenze e Tribunale di Firenze), attinenti ai condannati in via definitiva per tipo di reato commesso;
  • anni 2014-2018 per le rilevazioni, su scala nazionale, attinenti all’area penale esterna.

Detenuti presenti per violazione del D.P.R. 309/1990

Alla data del 31 dicembre 2019, i detenuti presenti negli istituti di pena italiani erano 60.769 e, all’interno di un trend carcerizzante di nuovo in atto dal 2016, avevano raggiunto un indice di sovraffollamento pari al 120%.
Come già osservato per il primo semestre del 2019, nell’intero intervallo di riferimento, le presenze assolute in carcere (italiani e stranieri, maschi e femmine) distinte per tipologia di reato (Tab.1) si raccolgono, principalmente, attorno a tre grandi tematiche sanzionatorie: delitti in materia di droga (21.213); delitti contro il patrimonio (34.050) e delitti contro la persona (25.082).

Tab. 1 – Detenuti presenti per tipologia di reato (*) Situazione al 31 Dicembre 2019

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all’interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

L’analisi della serie storica (Tab.2) dei dati relativi ai detenuti presenti per tipologia di reato negli istituti di pena italiani (2008-2019) conferma la tendenza evidenziata e la costante incidenza dei reati droga correlati nel circuito penitenziario.
Peraltro, l’intervallo in commento mostra di risentire, evidentemente, delle novellazioni intertemporali intervenute in materia: ad una tendenza stabile, con minimi picchi crescenti (2010-2011) e decrescenti (2013), è infatti seguito un decremento significativo (2014) concomitante con l’entrata in vigore della sentenza 32/2014 con cui, in data 14 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina di novellazione del D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti) introdotta con legge 49/ 2006 e con ciò ripristinato il meccanismo tabellare contenuto nel testo originario, che, distinguendo le droghe leggere da quelle pesanti, conteneva e contiene un trattamento sanzionatorio, da un lato, più severo per le condotte ad oggetto queste ultime sostanze e, dall’altro, più lieve per quelle ad oggetto le prime. In ultimo, si segnala che, dal 2015, la tendenza volge purtroppo all’incremento.

Tab. 2 – Detenuti presenti al 31 dicembre distinti per tipologia di reato (*) Anni 2008 – 2019

(*): idem Tab.1
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

Da quanto qui in breve raccolto emerge che la portata in carcere delle violazioni previste dal D.P.R. 309/1990, fra le quali le condotte previste dall’art. 73 si pongono in rapporto di circa 8 su 10 sulle altre fattispecie incriminatrici previste dalla normativa in commento, è straordinariamente significativa (Tab.1 e Tab.2); tenuto anche conto della copiosità ed eterogeneità delle condotte assorbite dalle altre due macrocategorie relative ai reati contro il patrimonio (fra cui, artt. da 624 a 649 c.p.) ed ai delitti contro la persona (fra cui, artt. da 575 a 623-bis c.p.) presenti per numero di soggetti coinvolti.

Detenuti stranieri

Quanto, nel dettaglio, ai soli detenuti stranieri presenti al 31 dicembre 2019 (Tab.3), pur confermando la prevalenza dei delitti contro il patrimonio (9.201) sui delitti per droga (7.608) e contro la persona (7.769), il rapporto tra le ricordate aree sanzionatorie mostra valori dissimili rispetto i dati assoluti (Tab.1) e, soprattutto: da un lato, avvicina l’ampia forbice esistente tra le violazioni droga correlate ed i delitti contro il patrimonio; dall’altro, quasi sovrappone i dati relativi all’incidenza dei delitti per droga e di quelli contro la persona. In sintesi, rispetto agli italiani, i detenuti stranieri sono con più frequenza presenti in carcere per fatti di droga ed un po’ meno per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Tab. 3 – Detenuti stranieri presenti per tipologia di reato (*) – Situazione al 31 Dicembre 2019

(*): idem Tav.1
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

Più in generale, alla data del 31 dicembre 2019, i detenuti stranieri presenti negli istituti penitenziari italiani erano 19.888 su di una popolazione penitenziaria complessiva di 60.769, pari al 32,7% (Tab. 4). Invero, l’incidenza significativa di stranieri in carcere appare assai superiore in alcune realtà penitenziarie regionali, quali la Lombardia (42,5%), l’Emilia Romagna (50,5%), il Lazio (38%), la Toscana (49,7%), il Piemonte (41%), il Veneto (54,5%) e, ancorché in ragione delle peculiarità storico-geografiche d’elezione, il Trentino Alto Adige (63%) e la Valle D’Aosta (65%).

Tab. 4 – Detenuti stranieri presenti per Regione (*) – Situazione al 31 Dicembre 2019

(*): idem Tab.1
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

È noto che il sistema penitenziario italiano è, insieme a quelli di Francia, Ungheria e Romania, fra quelli che mostrano il tasso di carcerazione più elevato dell’area UE (120%). Entro questa tendenza, si registra una straordinaria presenza di detenuti stranieri che discende, per pacifica evidenza, da scelte di politica penale e dell’immigrazione adottate nelle ultime tre decadi; che espone alla sanzione penale lo straniero privo del titolo di soggiorno e ne determina, a cascata, un inevitabile processo di emarginazione dal contesto socio-produttivo.

Comparazione fra procedimenti pendenti e condanne definitive. Quadro nazionale

Nell’anno 2017 le sentenze definitive emesse dagli uffici giudiziari iscritte nel casellario giudiziale centrale sono state 289.406, di cui circa 2 su 3 per delitti. Fra quest’ultime, le condanne per delitti ad oggetto fatti di droga sono state 23.272 (Tab.6), pari a poco meno (8%) di 1 su 10 delle condanne per delitti assoluti nell’intervallo di riferimento.
Sotto il profilo dell’azione penale, nell’anno 2017 i processi complessivamente pendenti sull’intero territorio nazionale nei confronti di soggetti noti sono stati 1.245.589 (Tab.5). Di questi, 364.069 procedimenti hanno riguardato delitti contro la persona (29,3%), mentre 367.055 hanno avuto ad oggetto delitti contro il patrimonio (29,5%). Atteso che, insieme, le citate fattispecie delittuose integrano poco meno dei 2/3 dei procedimenti pendenti nell’intervallo di riferimento, a seguire (seppur di molto distanziati) è stato riscontrato un peso significativo dei procedimenti pendenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione, pari a 84.114 (6,8%), e per delitti in materia di droga, pari a 68.170 (4,2%).

Tab. 5 – Processi penali pendenti presso le Procure della Repubblica a carico di soggetti noti per principali tipologie di reato – Anni 2016 – 2017 (*)

(*) Delitti denunciati per i quali l’autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale. La rilevazione con dati estratti dagli archivi informatici delle Procure della Repubblica per adulti mira a produrre statistiche sui procedimenti penali per i quali nelle Procure si procede all’archiviazione o all’inizio dell’azione penale. Si rilevano informazioni delle persone indagate (età genere, luogo di nascita) e dei reati ad essi ascritti (delitti o contravvenzioni e luogo del commesso reato) secondo una classificazione analitica o una classificazione sintetica dei reati
Fonte: ISTAT Annuario Statistico Italiano – 2019

Peraltro, la rilevazione in commento (Tab.5) evidenzia, nel biennio osservato, una tendenza progressiva che, nel solco generale, interessa in modo significativo proprio la violazione delle disposizioni repressive previste dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990.
Per quanto fondata su dati eterogenei, una prima comparazione delle citate rilevazioni (Tab.5) con gli esiti relativi alle presenze assolute in carcere distinte per tipologia di reato, osservate nell’anno 2017 (Tab.2), fa emergere che il rapporto tra procedimenti penali pendenti per fatti di droga (68.170) e detenuti presenti per le medesime condotte (19.793) si mostra significativamente contenuto se comparato al divario riscontrato tra procedimenti pendenti per delitti contro la persona (364.069) e contro il patrimonio (367.055) e detenuti presenti per gli stessi fatti di reato (rispettivamente, 23.000 e 32.336).
Il dato relativo alle condanne per fatti di droga intervenute nell’anno 2016 (Tab.6), pari a 21.464, appare in linea con le evidenze mostrate nell’ambito della rilevazione sui processi penali pendenti nel medesimo intervallo (Tab.5): si tratta di un esito che pare confermare come, ogni 2 processi pendenti per fatti di droga nel medesimo intervallo (39.022), il sistema penale giunge a comminare 1 condanna a pena detentiva. Invero, la relazione in commento subisce, nell’anno 2017, uno scostamento importante: infatti, il pur registrato incremento nel citato intervallo del dato relativo alle condanne assolute per fatti di droga (23.272) appare modesto se comparato all’aumento, quasi incontrollato, del dato relativo dei procedimenti penali pendenti (68.170) rispetto l’anno precedente; incremento che riduce la relazione fra condanne e procedimenti pendenti a poco meno di 4 ogni 10. Quest’ultimo argomento pare confortare il funesto rilievo per cui, nella prospettiva di breve periodo, la presenza assoluta in carcere di condannati per violazione delle disposizioni repressive previste dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 sia, seguendo il preoccupante aumento dei procedimenti pendenti presso le procure della Repubblica nel biennio di indagine, destinata a crescere.

Tab. 6 – Condannati per tipo di reato commesso. Anni 2012 – 2018

Fonte: ISTAT Annuario Statistico Italiano – 2019

In conclusione può osservarsi che, a livello nazionale, i dati relativi ai procedimenti penali pendenti nel 2017 (Tab.5) ed alle sentenze di condanna pervenute nel medesimo intervallo (Tab.6) si mostrano del tutto comparabili con i valori riscontrati in ambito penitenziario: con la significativa differenza che, rispetto ai fatti di reato contro la persona e contro il patrimonio nei quali il rapporto fra procedimenti pendenti e condanne è di circa 10 a 1, i procedimenti penali ad oggetto fatti di droga sfociano in una sentenza di condanna a pena detentiva in poco meno di 4 casi ogni 10; con l’effetto di tradursi, peraltro, in una eccezionale presenza di detenuti per violazione del D.P.R. 309/1990 (Tab.2) che, peraltro, sembra destinata ad aumentare.

Comparazione fra procedimenti pendenti e condanne definitive. Quadro locale (FIRENZE)

Come già osservato a livello nazionale (Tab.5), in ogni caso, il dato dei processi pendenti al 2017 presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte d’Appello di Firenze (Tab.7) mostra, rispetto all’intervallo precedente (27.986) una sensibile contrazione dell’incidenza dei delitti contro il patrimonio (22.818) e, in termini diametralmente opposti, un aumento importante dell’impatto dei delitti contro la persona (25.994) se raffrontato all’intervello precedente (21.711). Ancorché ampiamente al di sotto delle due suddette aree sanzionatorie, fra le altre violazioni di maggior rilievo si segnalano quelle che hanno ad oggetto delitti contro la Pubblica Amministrazione (3.582) e, infine, i delitti che sanzionano condotte droga correlate (2.741).
Peraltro, il raffronto fra dati nazionali (Tab.5) e locali (Tab.7) evidenzia come fra quest’ultimi la somma dei processi pendenti per reati contro il patrimonio e contro la persona interessa circa 6 imputati su 10 e produce una incidenza sul numero assoluto dei procedimenti in linea con quella registrata a livello nazionale. Analogo ragionamento vale per la comparazione dell’incidenza dei procedimenti pendenti in materia di droga fra valori nazionali (5,4%) e locali (5,2%).

Tab. 7 – Processi pendenti presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte d’Appello di Firenze a carico di soggetti noti per principali tipologie di reato
Anni 2016 – 2017 (*)

(*): idem Tav.4
Fonte: ISTAT Annuario Statistico Italiano – 2019

Nel solo Tribunale di Firenze, nel biennio 2016-2017, le condanne sopravvenute per fatti di droga (Tab.7) sono state 859 (2016) e 943 (2017) e, tenuto conto della parzialità dei dati (non essendo qui ricomprese le condanne sopravvenute provenienti dagli altri tribunali capoluoghi di provincia), sembrano segnare un rapporto superiore a quello riscontrato nel dato nazionale, in cui si è verificato di giungere a 5 (2016) ovvero 4 (2017) condanne per fatti di droga (Tab.6) ogni 10 processi pendenti per le medesime condotte (Tab.5).
Stando, peraltro, sempre ai dati giunti dal Tribunale di Firenze, fra le condanne per fatti di droga intervenute nel complessivo intervallo 2013-2017 (Tab.7), le pronunce che hanno riguardato l’attuale fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 hanno acquisito sempre maggiore rilievo, salendo rapidamente dal 25% (145 su 569) nel 2013, al 45% (326 su 722) nel 2015, al 46% (396 su 859) del 2016 e giungendo, infine, al 49,1% (463 su 943) del 2017.

Tab. 8 – Tribunale di Firenze condanne sopravvenute art. 73 D.P.R. 309/90. Anni 2013 – 2017


Fonte: Tribunale di Firenze

Area penale esterna per le violazioni del D.P.R. 309/1990

La presente disamina muove dal rilievo per cui la portata in carcere delle violazioni previste dal D.P.R. 309/1990 è eccezionale (Tab.1 e Tab.2) e si colloca di poco al di sotto di quella che caratterizza le condotte assorbite dalle due macrocategorie relative ai reati contro il patrimonio ed ai reati contro le persone; condotte queste ultime che, invero, si distinguono per essere ben più numerose ed eterogenee di quelle che sanzionano fatti di droga.
Si è osservato che, sia a livello nazionale che nel contesto territoriale (Regione Toscana), i dati sui procedimenti pendenti osservati nel biennio 2016-2017 (Tab.5) e sulle sentenze definitive di condanna pervenute nel medesimo intervallo (Tab.6) si sono mostrati comparabili con i valori riscontrati in ambito penitenziario: rispetto ai fatti di reato contro la persona e contro il patrimonio nei quali il rapporto fra procedimenti pendenti e condanne è di circa 10 a 1, i procedimenti penali ad oggetto fatti di droga giungono a condanna in poco meno di 4 casi ogni 10 e si traducono, peraltro, in una elevata presenza di detenuti per violazione del D.P.R. 309/1990 (Tab.2).
Così, chi è condannato per violazione del D.P.R. 309/1990 compie con più frequenza di altri ingresso in carcere e ne esce con più difficoltà. Ecco che, da più parti, si reitera l’argomento per cui le soluzioni da percorrere dovrebbero muoversi nella duplice direzione, da un lato, di circoscrivere il ricorso alla sanzione penale ai casi di condotte droga correlate di reale pericolosità sociale (con posizioni diverse che si raccolgono fra l’approccio depenalizzante verso le droghe leggere e i temperamenti dell’attuale fattispecie di lieve entità) e, dall’altro, di potenziare al massimo l’accesso di questa particolare utenza alle misure alternative (l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare ex artt. 47 e ss. legge 354/1975 ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva ex art. 90 D.P.R. 309/1990 o l’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/1990) ovvero alle sanzioni (il lavoro di pubblica utilità ex art. 73 commi 5-bis e 5-ter D.P.R 309/1990; art. 54 D.L.vo 274/2000) e alle misure di comunità (la messa alla prova ex art. 168-bis c.p.).
Adulti in area penale esterna
Quantunque non dettagliata, la rilevazione in commento (Tab.9) offre, nell’intervallo di riferimento (2014-2018), alcuni spunti di analisi.

Tab. 9 – Adulti in area penale esterna al 31 dicembre, secondo la tipologia di misura concessa – Anni 2014 – 2018

Fonte: Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Anzitutto, l’indagine non disaggrega, fra le misure alternative, i dati relativi all’affidamento in prova ex art. 47 legge 354/1975 da quelli riferiti all’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/1990; misura quest’ultima ritagliata (ancorché in termini non esclusivi) sul soggetto con problematiche di dipendenza in esecuzione di una pena detentiva.
La rilevazione in commento (Tab.10) tenta di fornire indicazioni per chiarire la portata del dato disaggregato: sia pur con i temperamenti necessari (in ragione del fatto che i tossico ed alcooldipendenti possono, in alternativa all’affido in casi particolari, accedere anche alla misura prevista dall’art. 47 legge 354/1975), nell’intervallo di riferimento (novembre 2018) gli affidamenti rivolti verso condannati (dalla detenzione o dalla libertà) con problematiche di dipendenza, nella stragrande maggioranza dei casi coperti dalla misura prevista dall’art. 94 D.P.R. 309/1990, riguardano circa 2 casi (3.362) su 10 (16.513) degli affidamenti in prova assoluti.

Tab. 10 – Prospetto di dettaglio per affidamento in prova

(*): dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. – arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) – detenzione domiciliari
Fonte: Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

In generale, oltre al dato sull’accesso alle misure alternative, la rilevazione precedente (Tab.9) mostra dati particolarmente significativi, per l’intervallo di riferimento (2014-2018), in relazione al lavoro di pubblica utilità ed alla messa alla prova.

Lavoro di pubblica utilità

Quanto al lavoro di pubblica utilità, come noto introdotto in materia di droga dalle disposizioni dell’art. 73 commi 5-bis e 5-ter D.P.R 309/1990 (da ultimo con D.L. 36/2014) verso soggetti con problematiche di dipendenza cui è stata contestata la fattispecie del reato autonomo del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990), la comparazione fa emergere chiaramente quanta cautela vi sia, nel citato intero intervallo, nel concedere accesso alla misura per le violazioni relative a fatti di droga rispetto alle violazioni del codice della strada (D.L.vo 285/1992). Il raffronto (Tab.9) mostra una progressione costante nell’utilizzo assoluto della misura ma un discostamento tra le due ipotesi sensibile: mantenendosi il dato invariato anche per gli anni precedenti, nel 2018 i lavori di pubblica utilità cui hanno avuto accesso i soggetti interessati da contestazioni per reati di droga (478) hanno costituito il 6,2% delle misure assolute (7.588). Se al rilievo aggiungiamo che le citate condotte superano grandemente le contestazioni per violazione al codice della strada è agevole comprendere come lo strumento appaia incredibilmente marginale rispetto alle potenzialità che potrebbe esprimere in relazione alla platea di indagine.
L’elemento di criticità del profilo evidenziato è dato, quanto meno in parte, dalla sua limitazione alle sole condotte di lieve entità, che – come noto – solo di recente hanno acquisito crisma di autonoma fattispecie di reato mentre, storicamente, hanno costituito una semplice circostanza attenuante delle più gravi condotte sanzionate a mente dei precedenti commi dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, per la quale è stato previsto un regime precautelare (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto, di cui agli artt. 379-391 c.p.p.) diverso da quello previsto per le ipotesi non attenuate (commi 1 e 1-bis).
La prassi quotidiana mostra che l’autorità di pubblica sicurezza procede all’arresto obbligatorio dei soggetti colti in flagranza, nell’atto di commettere una cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope o nel possesso di cose o tracce riferibili al suddetto delitto, anche in presenza di modesti quantitativi di sostanze. Di conseguenza, agli arrestati viene contestata la violazione dell’art. 73, commi da 1 a 3 D.P.R. 309/1990 perché a questa è collegato l’arresto obbligatorio; arresto di cui (diversamente dai casi di arresto facoltativo) la polizia giudiziaria non deve poi giustificare l’applicazione al giudice per le indagini preliminari (in relazione alla gravità del fatto od alla pericolosità dell’autore).
Ciò comporta, evidentemente, un ingresso massiccio nel circuito penitenziario di soggetti che si rendono responsabili di delitti di scarsa pericolosità sociale e che, in presenza di una effettiva contestazione di cessione lieve entità, potrebbero integrare (in astratto) i presupposti per accedere alla misura del lavoro di pubblica utilità (art. 73 commi 5-bis e 5-ter D.P.R 309/1990).
Messa alla prova
Quanto alla messa alla prova (art. 168-bis c.p.), la comparazione (Tab.9) consegna un dato aggregato che non consente, invero, di scindere quali misure possono coprire ipotesi di contestazioni per fatti di droga ed altro.
In termini assoluti, occorre ricordare che l’istituto in commento costituisce uno strumento di recente introduzione (2014) e mutuato dal diritto minorile, nel quale l’imputato può evitare il processo se accetta di svolgere per un tempo determinato lavori socialmente utili presso enti convenzionati il cui esito positivo è in grado di condurlo ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato; istituto che adattato in favore degli adulti mostra già valori assoluti significativi.
Nel confermare, tuttavia, che lo strumento della messa alla prova abbia, fin qui, trovato modesto utilizzo verso soggetti attinti da procedimenti per violazioni del D.P.R. 309/1990, secondo alcuni operatori la prudenza del dato deve essere attribuita anche ad una resistenza “culturale” (non registrata nel caso di violazioni al codice della strada) degli enti convenzionati nel dare ingresso ad occupazioni di utilità sociale a favore di chi è esposto a contestazioni per fatti di droga.
In termini sommari si è in grado di segnalare come, rispetto ai valori assoluti, la messa alla prova interessa imputati per delitti in materia di stupefacenti in circa il 9% dei casi assoluti; dato questo (invero, al momento indisponibile per gli uffici di esecuzione penale esterna) che pare confermare l’argomento per cui, come già lo strumento del lavoro di pubblica utilità per condotte di lieve entità (art. 73 commi 5-bis e 5-ter D.P.R 309/1990), anche la messa alla prova non appare in grado di mitigare l’impatto carcerizzante delle condanne per fatti di droga.