C’è un giudice a Milano. Il 13 ottobre scorso una sentenza del tribunale ha stabilito che la coltivazione domestica di canapa non è reato.
Il dottor Guido Salvini, giudice per l’udienza preliminare, ha deciso di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di un imputato che aveva coltivato in giardino sette piantine di marijuana. Una decisione storica e di grande valore anche per la qualità della motivazione che sorregge il verdetto. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio per violazione dell’art. 73 della legge Fini-Giovanardi. I carabinieri di Vaprio d’Adda avevano scoperto e sequestrato sette vasi, con altrettante piantine alte 50/60 centimetri. Va aggiunto che le inflorescenze contenevano una quantità di principio attivo non molto superiore a quello indicato nelle tabelle della legge antidroga quale limite per l’uso personale; neppure era certo che tutto il principio attivo fosse davvero recuperabile dall’imputato.
La condotta di coltivazione è stata oggetto di numerose sentenze contrastanti da parte dei giudici di merito. Molti l’avevano assimilata alla detenzione per uso personale e dunque non punibile penalmente ma solo in via amministrativa; ma il 10 luglio del 2008 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilì invece che la condotta di coltivazione non poteva essere sottratta al rilievo penale, in quanto non è menzionata nell’art. 75 della legge antidroga tra i comportamenti soggetti all’illecito amministrativo. La sentenza giudicava arbitraria qualsiasi distinzione tra la coltivazione domestica e quella di carattere industriale, perché l’esito sarebbe comunque quello di accrescere la quantità di sostanza stupefacente presente in natura.
La sentenza della Cassazione non ha alcun pregio né giuridico, né interpretativo: si limita ad una lettura pedissequa, meccanica e superficialmente riduttiva di un fenomeno storicamente e culturalmente complesso. Purtroppo essa vale come indirizzo, anche se per fortuna nel nostro ordinamento non ha un potere vincolante: tanto è vero che nel gennaio 2009 (sentenza n. 1222), la IV sezione della Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Ancona relativa alla coltivazione di 23 piantine di marijuana non giunte a maturazione.
Il giudice Salvini con un procedimento assai rigoroso smonta l’assunto della Suprema Corte giudicandolo “assai discutibile sul piano ermeneutico”. E aggiunge un richiamo severo: “Ogni espressione usata in un articolo di legge, soprattutto se di carattere non giuridico ma naturalistico, dovrebbe infatti essere interpretata alla luce dell’intera normativa di riferimento”.
Per questo, viene dedicata una particolare attenzione agli artt. 26 e seguenti che contengono la disciplina amministrativa per la coltivazione e la produzione lecita di piante contenenti principi attivi di sostanze stupefacenti. L’analisi delle procedure di autorizzazione e controllo porta alla conclusione che la legge, quando parla di “coltivazione”, “ha per oggetto di riferimento un’attività in larga scala o quantomeno apprezzabile” destinata al commercio e “non si riferisce invece a modesti quantitativi di piante messe a dimora in modo rudimentale in vasi e terrazzi”. Con coerenza logica, il giudice Salvini conclude che la crescita di alcune piante in vasi esce dal concetto di “coltivazione” e si risolve in una forma di detenzione (senza acquisto della sostanza perché il soggetto se la procura da sé coltivandola): ciò impedisce l’applicazione dell’art. 73 che determina le sanzioni penali.
Da notare che questa interpretazione segue il dettato delle convenzioni internazionali, come a suo tempo aveva sostenuto Giancarlo Arnao (cfr. Fuoriluogo, novembre 2002): la Convenzione di Vienna del 1988, al par. 2 dell’art. 3, equipara la coltivazione per consumo personale al possesso e all’acquisto.
Ovviamente, gli atti sono stati inviati al Prefetto per l’iter delle sanzioni amministrative ma la sentenza costituisce un punto fermo per un cambiamento salutare della giurisprudenza e della dottrina. Una boccata d’ossigeno in un quadro di tanti esempi torbidi di persecuzione giudiziaria, dall’incriminazione della musica reggae di Rototom fino alla vendita di semi del Canapaio di Parma. Una spinta a riprendere la battaglia per cambiare una legge criminogena.