C’è da registrare una novità positiva per la canapa medica. Il 23 febbraio è entrato in vigore un decreto del Ministro della salute Balduzzi (G.U., n. 33 dell’8.2.2013), che inserisce in Tabella II, sez. B, dell’attuale normativa sugli usi terapeutici delle sostanze psicoattive sottoposte a controllo i “medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)”. In base al decreto ministeriale del 18 aprile 2007, nella medesima tabella era già stato aggiunto il Delta-9 tetraidrocannabinolo e il Dronabinolo, aprendo così la strada ai farmaci di origine sintetica. Con questo nuovo decreto, si ammettono anche medicinali a base naturale. C’è da augurarsi che i preparati di cannabis siano d’ora in poi prescrivibili in tutta Italia secondo le indicazioni approvate dall’autorità competente, senza più passare per le attuali procedure vessatorie e dilatorie di autorizzazione caso per caso. E’ una svolta rispetto alla linea imposta dalla legge Fini Giovanardi del 2006: la negazione di qualsiasi valore terapeutico della cannabis è stata parte integrante della campagna di demonizzazione di questa sostanza, equiparata alle “droghe pesanti”.
Invece, l’attuale inserimento in Tabella II, sez.B, riconosce la minore pericolosità e rischio d’abuso della cannabis rispetto a sostanze più dure (nella Tabella II B già si trovano per gli usi medici molti ansiolitici e sonniferi assimilati in Tab. I, per esempio alla morfina, che invece è collocata in IIA). Smentiti sono anche coloro – politici, bacchettoni e scienziati – che da sempre sostengono l’inesistenza di prove sufficienti di una azione terapeutica della cannabis; e questo malgrado la fitta grandinata di lavori su ottime riviste che da anni vanno mostrando gli effetti benefici dei prodotti – in più d’una patologia neurologica (soprattutto la sclerosi multipla); in pazienti oncologici con gravi sofferenze provocate dalle terapie radio- e chemioterapiche; nel glaucoma; addirittura, forse, come prevenzione del diabete degli adulti. Ricordiamo infine che uno dei tre disegni di legge di iniziativa popolare – quello sulle droghe – depositati in Cassazione pochi giorni fa da un folto gruppo di associazioni e organizzazioni, prevede all’art. 9 l’uso terapeutico della cannabis e le procedure per rendere la sostanza concretamente disponibile ai malati.
Impossibile in breve spazio elencare le condizioni e i passaggi necessari perché i derivati della cannabis arrivino alle farmacie: cioè la presentazione da parte delle ditte delle richieste e dei relativi dossier medico-scientifici; il loro esame a fini di registrazione, poi di assegnazione auspicabilmente alla fascia A (quella a carico dei Servizi sanitari regionali). Son tutte condizioni il cui rapido superamento dipende dai rapporti di forza: tra i politici favorevoli, le associazioni dei cittadini, auspicabilmente almeno parte delle società mediche e scientifiche, da un lato; dall’altro i soliti noti che a non mancheranno di remare contro.