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Denominazione – Scopo

Art.1

E’ costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata FORUM DROGHE (movimento per il contenimento dei danni, per i diritti, contro la proibizione).
L’Associazione intende svolgere ogni attività nell’osservanza delle leggi della Repubblica Italiana che regolano e tutelano, in ogni scopo e fine, la vita delle Associazioni di Promozione Sociale ed in particolare modo quelle previste dalla Legge 7 Dicembre 2000 n. 383.

Art.2

L’Associazione ha per scopo la promozione di un movimento di cittadini e cittadine, capace di costruire senso comune e di far opinione in direzione di una società non autoritaria e solidale.
Scopo principale dell’Associazione è l’impegno per l’attuazione di politiche di riduzione del danno da droghe: per garantire l’intervento sociale verso i problemi della marginalità, per offrire accoglienza ai consumatori qualunque sia la loro opzione di vita, per favorire la crescita e la responsabilizzazione dei soggetti verso la propria e l’altrui salute; per il superamento inoltre di strategie punitive e proibizioniste, operando per il rientro nella legalità della questione droga.
Gli obiettivi dell’Associazione sono:

  • la riduzione della rilevanza penale del problema della droga, a cominciare dalla legalizzazione della cannabis;
  • l’attuazione di strategie di riduzione del danno sia sotto il profilo sociale che sanitario, come modalità di intervento per sostenere le potenziali capacità del soggetto consumatore di prendersi cura di sé e di padroneggiare la propria esistenza;
  • la riduzione del ricorso al carcere, oltre che sottraendo la questione droghe alla regolazione penale, anche attraverso la sua sostituzione con pene alternative non segreganti; la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro eventuale condizione di detenzione.

Art.3- Attività
Nell’ambito delle finalità di cui all’art.2, l’Associazione può decidere di promuovere e organizzare incontri, dibattiti, giornate di studio, stage e seminari; curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, monografie, dossier e dispense; organizzare viaggi di studio e ricerca; bandire ed assegnare borse di studio; organizzare, patrocinare ed intervenire in mostre, esposizioni e rassegne d’arte e cultura; proiettare films, cortometraggi e materiali audiovisivi in genere, acquistando, se del caso, i relativi diritti; collaborare con istituzioni pubbliche, dal livello locale a quello sovranazionale, per la progettazione e/o la gestione di iniziative comuni.?
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
E’ escluso dalle finalità dell’Associazione qualsiasi scopo di lucro.

Art.4- Sede

L’Associazione ha sede presso il Centro Riforma dello Stato, in Roma, via Nazionale 75.

Art.5- Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.6- Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse economiche di FORUM DROGHE sono costituiti da:

  • Quote e contributi degli associati;
  • Eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del FORUM DROGHE
Tali utili o avanzi dovranno essere obbligatoriamente, così come previsto dalla Legge, reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art.7- Soci/e

L’Associazione è costituita da Soci/e fondatori e Soci/e ordinari. Sono soci/e fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci/e ordinari le persone fisiche e gli enti che ne fanno richiesta a seguito di versamento di una quota annua di partecipazione in denaro.
I/le soci/e ordinari e fondatori godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo, partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto su tutte le tematiche della Associazione, sul rendiconto e su eventuali modifiche statutarie.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta.
I/le Soci/e versano una quota annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio direttivo. I/le soci/e collettivi (enti, associazioni, ecc.) versano una quota annua pari a dieci volte la quota fissata dal Consiglio direttivo per i soci individuali. Il Consiglio direttivo determina le riduzioni di quota consentite per talune categorie di soci/e.
Le domande di ammissione dei nuovi soci, indirizzate al Presidente dell’Associazione, sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio implica l’accettazione integrale del presente statuto e conferisce diritto ad usufruire di tutti i servizi dell’Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dallo stesso.
La qualifica di Socio ed il conseguente diritto alla partecipazione alle cariche sociali si perde per dimissioni, senza oneri per l’associato che intenda avvalersi di questo diritto di recesso con effetto immediato dal momento della formalizzazione delle dimissioni, per esclusione, per morosità.
L’esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, qualora l’associato metta in atto comportamenti contrari al perseguimento dei fini sociali o contrari allo Statuto.
Gli associati che risultano morosi nel pagamento della quota associativa annuale verranno considerati tacitamente dimissionari perdendo ogni prerogativa ed ogni beneficio determinato dall’appartenenza all’Associazione.
La prestazione di attività da parte degli associati è a carattere volontario, salvo il rimborso delle spese documentate.
In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all’assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l’inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio Direttivo l’esito di tale valutazione.

Art.8- Campagne ed Agenzie

I/le Soci/e possono aderire ad una o più campagne o agenzie promosse dall’Associazione.
Le campagne costituiscono momenti di mobilitazione pubblica degli aderenti su specifici obiettivi riconducibili alle finalità di cui al precedente art.2.
Le Agenzie costituiscono momenti di confronto, di elaborazione e di proposta su specifici obiettivi riconducibili alle finalità di cui al precedente art.2.
Gli aderenti a ciascuna campagna o agenzia costituiscono proprie sedi di coordinamento dell’attività della campagna ovvero dell’agenzia.

Art.9- Organi – Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale dei/delle soci/e
  • il Consiglio direttivo
  • il Comitato Scientifico
  • il/la Presidente
  • il/la Segretario/a
  • il/la Tesoriere
  • il Collegio dei Probiviri
    Tutte le cariche sociali che prevedano prestazione di attività da parte degli associati sono da intendersi come esercitate a titolo volontario, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art.10- Assemblea generale dei soci.

L’Assemblea generale dei soci è il principale organo deliberativo dell’Associazione.
Essa si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno su convocazione del Presidente dell’Associazione con preavviso di almeno quindici giorni, per discutere ed approvare la relazione sull’attività svolta e sugli indirizzi generali delle attività da svolgere, e il rendiconto dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta un terzo dei/delle soci/e ordinari/e.
In via straordinaria, l’Assemblea può essere convocata, con preavviso di dieci giorni, dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata della maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.
All’Assemblea partecipano con diritto di voto, i Soci fondatori, i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali ed i Soci onorari se previsti, questi ultimi senza diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
In caso di impedimento di quest’ultimo, l’Assemblea provvederà alla elezione del Presidente della seduta.
Il compito di Segretario della riunione sarà esercitato dal Segretario o – in sua assenza – da un socio con diritto di voto eletto dall’Assemblea.
L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell’Associazione.
L’avviso di convocazione dei soci sarà esposto nei locali della sede sociale almeno quindici giorni dalla data della prima convocazione e sarà inviato mediante lettera spedita a ciascuno/a dei soci/e entro il decimo giorno precedente quello della riunione; esso conterrà inoltre la data della seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea.
L’Assemblea opera come organo di raccordo tra le attività dell’Associazione e i destinatari sociali ai quali l’attività dell’Associazione si rivolge.
L’Assemblea dei/delle Soci/e:

  • determina le linee programmatiche e approva la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
  • promuove le campagne e le agenzie di cui all’art.8;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  • nomina il/la Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico, il/la Segretario/a e il /la Tesoriere/a;
  • decide sulle eventuali altre delibere attinenti all’attività dell’Associazione, proposte dal Consiglio direttivo, ovvero da un decimo degli aderenti;
  • decide delle proposte di modifica dello statuto e dello scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea generale dei/delle soci/e è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei/delle soci/e. Ogni socio/a ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro/a socio/a mediante delega scritta.
Le indicazioni dell’Assemblea Generale dei soci, in sede ordinaria, sono valide quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e le stesse siano adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Se, in prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, l’Assemblea, in seconda convocazione, che non può essere prevista per lo stesso giorno, può deliberare a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.
Nelle assemblee i soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altro socio.
All’Assemblea straordinaria competono, oltre le altre prerogative riconosciutele, le deliberazioni in ordine alle modifiche dello Statuto che disciplina l’attività dell’Associazione.
Per deliberare in ordine a modifiche dello Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art.11- Presidente Segretario/a

Al/alla Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione con firma libera.
Il/la Segretario/a cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione.Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art.12- Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto annualmente dall’Assemblea generale dei soci ed è composto da un numero di membri variabile, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, fra 7 e 15.
Ogni socio collettivo è invitato permanente con un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio direttivo.
I/le componenti del Consiglio direttivo sono convocati personalmente dal Presidente dell’Associazione, mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno della seduta, da recapitarsi entro il settimo giorno precedente la riunione.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal/dalla Presidente ovvero da un/a suo/a delegato/a. In caso di mancata designazione da parte del/della Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto da un/a componente a ciò designato dall’organismo in inizio di riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei/delle componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al precedente art.2.
Il consiglio direttivo dichiara la decadenza dei/delle soci/e, sia fondatori che ordinari, morosi nel pagamento delle quote associative. Esercita altresì le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.

Art.13- Il comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri variabile. Elegge al suo interno un/a Presidente.
Il Comitato scientifico coordina le attività di ricerca e culturali dell’Associazione.
Svolge funzioni consultive rispetto alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art.14- Tesoriere/a

Il/la Tesoriere/a riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.
La carica di Tesoriere può essere ricoperta anche dal/dalla Segretario/a.

Scioglimento dell’Associazione e disposizione finale

Art.15

Per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art.16

Quando l’Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art.17

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e la normativa relativa alle Associazioni di Promozione Sociale previste dalla Legge 7 Dicembre 2000 n. 383 cui il presente Statuto fa espresso riferimento.

Firmato: Francesco Corleone – Giovanna Petrella NOTAIO -.