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Ginevra, settembre 2002. L’Oms raccomanda la riclassificazione del dronabinolo e degli altri cannabinoidi dalla tabella II alla tabella IV della Convenzione del 1971 sulle droghe. Vienna, aprile 2003. Al meeting della Cnd, di questa raccomandazione si sono perse le tracce. Per capire come siano andate le cose abbiamo chiesto aiuto a Martin Jelsma del Transnational Institute (Tni) di Amsterdam.

Come mai, a tuo parere, la raccomandazione dell’Oms si è “volatilizzata”?

Forse è bene cominciare spiegando l’assurda situazione della collocazione del delta-9-tetraidrocannabinolo – il principale principio attivo della cannabis – nelle tabelle della Convenzione Onu sulle droghe del 1971. All’epoca della Convenzione del 1961 la grande questione era stata trovare un sistema di controllo per le droghe di derivazione naturale: coca e derivati della coca, oppio e derivati dell’oppio, cannabis. Quando fu negoziata la convenzione del 1961, la cannabis non era considerata affatto un problema, specialmente in nord Europa, perciò non fu oggetto di un grosso dibattito. La sua collocazione nelle tabelle fu semplicemente ereditata da convenzioni precedenti, su pressione dell’India. All’epoca il Thc non era stato ancora scoperto e dunque non fu incluso nella Convenzione.

Come si arrivò alla Convenzione del 1971?

Lo scopo della Convenzione del 1961 era eliminare il consumo delle droghe provenienti dalle piante. Nel decennio successivo divenne però sempre più chiaro che altre sostanze come barbiturici, sedativi, anfetamine, allucinogeni – cioè sostanze sintetiche  – stavano diventando un problema, e si volle trovare un modo per limitarne l’accesso. In quel periodo si discusse molto se si dovesse semplicemente aggiungerle alla Convenzione del 1961, o se fosse necessario un nuovo trattato. Ora i principali interessi
in gioco erano quelli dell’industria farmaceutica dei paesi produttori: l’Europa, il nord-America e il mondo occidentale più sviluppato. Il dibattito fu piuttosto complicato. Per impedire che le restrizioni diventassero severe come quelle previste dalla Convenzione del 1961, i paesi occidentali fecero pressione per creare una seconda Convenzione.

Perché serviva una seconda convenzione?

Tra i criteri di catalogazione usati nel 1961 vi era il principio di similarità: se una certa sostanza era inclusa in una tabella, le altre sostanze simili ad essa venivano inserite automaticamente nella stessa tabella. Con la Convenzione del 1971 questo principio fu abolito. La sua abolizione garantiva all’industria farmaceutica che non troppi prodotti sarebbero rientrati automaticamente nelle tabelle della Convenzione del 1971. All’epoca, centinaia e centinaia di farmaci come sedativi, anfetamine, metamfetamine ecc. venivano usati in ogni tipo di combinazione ed erano accessibili liberamente sul mercato.

E il Thc?

Dato che la cannabis era già nella Convenzione del 1961, sarebbe stato logico includere anche il Thc in quella convenzione, ma il dibattito si svolse largamente intorno al dronabinolo, una versione sintetica del Thc. Durante i negoziati relativi alla Conferenza plenipotenziaria dell’Onu del 1971 si decise di inserirlo nella tabella I della nuova Convenzione, e non di aggiungerlo alla Convenzione del 1961. Dietro questa decisione c’erano gli interessi dell’industria farmaceutica che voleva commercializzarlo e tenerlo il più possibile fuori da qualunque regime di controllo. Negli anni ‘80 gli Usa, su pressione della lobby farmaceutica, proposero all’Oms la revisione del dronabinolo (ma non degli altri cannabinoidi), che fu approvata nel ‘90. L’Oms fece la revisione e raccomandò che il dronabinolo fosse spostato in tabella II, una tabella che comporta comunque alcune restrizioni come l’obbligo di prescrizione medica, limitazioni nell’import-export ecc. All’inizio degli anni ’90 la Cnd approvò questa raccomandazione ma solo per il dronabinolo, non per gli altri cannabinoidi che sono molto simili al dronabinolo.

Come si è arrivati a questa nuova raccomandazione dell’Oms?

L’Oms trovava un po’ strano che nelle convenzioni si facesse una distinzione tra i diversi cannabinoidi; inoltre, vista la crescente accettazione degli usi medici della cannabis, si riteneva che le tabelle non riconoscessero a sufficienza l’utilità medica del Thc. Così l’Expert Committee on Drug Dependence dell’Oms ha esaminato nuovamente le evidenze disponibili e ha raccomandato che non solo il dronabinolo, ma tutte le varietà stereochimiche dei cannabinoidi rientranti nella Convenzione del 1971 siano inseriti nella tabella IV, quella meno restrittiva.