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La Camera ha approvato un testo unificato, risultante da varie proposte di legge fra le quali una a mia firma, che istituisce la figura del Garante delle persone detenute o private della libertà personale, che opererà all’interno di una più ampia Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
L’istituzione della Commissione è richiesta da una risoluzione dell’Onu del 20 dicembre 1993 e la figura del Garante è prevista dall’attuazione del protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottato sempre dall’Onu il 18 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006, secondo cui ogni Stato deve istituire un sistema di controllo, affidato ad una autorità indipendente che abbia accesso a qualsiasi luogo di privazione della libertà personale.
Dopo anni di discussioni e contrapposizioni talora pregiudiziali, il voto della Camera costituisce un primo risultato per l’istituzione della Commissione, che avrà il compito di promuovere e proteggere i diritti umani nel nostro Paese, alla quale sono attribuiti poteri di controllo e di denuncia e anche di proposta nei confronti del Governo e del Parlamento. La Commissione sui diritti umani svolge anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con la possibilità di cooperare con i Garanti fin qui istituiti in numerosi comuni, in qualche provincia e in varie Regioni.
Le novità rispetto alle esperienze fin qui maturate sono sostanziali. In primo luogo, i compiti e i poteri del Garante non si limitano al solo mondo carcerario, ma considerano tutte le forme di privazione della libertà: dai trattenuti presso le camere di sicurezza delle forze di polizia, ai centri di permanenza temporanea, alle comunità per minori e agli enti convenzionati con il ministero della Giustizia. Inoltre, per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza l’accesso alle strutture potrà avvenire senza preavviso e senza necessità di autorizzazione.
L’esame alla Camera è stato particolarmente difficile e contrastato, ma il voto finale ha visto l’astensione di larga parte del centro-destra. È, dunque, auspicabile ora un iter rapido al Senato, affinché siano colmate le gravi lacune dell’ordinamento italiano: carente sia per la mancata previsione della figura del Garante, intesa quale autorità indipendente dall’amministrazione della giustizia, sia, come evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 dell’11 febbraio 1999, per la carenza, per i detenuti e internati, a fronte di atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti delle persone private della libertà personale, di meccanismi procedurali di garanzia.
Si tratta, quindi, di una più rigorosa applicazione della Costituzione, la quale prevede, all’art.13, che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» e, all’art. 27, che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».