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Con la pronuncia n. 10 del 2024 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui «non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie».

La Corte ha dichiarato la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione “per la irragionevole compressione della dignità della persona causata dalla norma in scrutinio e per l’ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena.” Vengono espressamente esclusi dall’applicazione di questa sentanza i detenuti in regime detentivo speciale (41-bis) e quelli sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis della legge sull’ordinamento penitenziario.

Secondo Sarah Grieco, segretaria de la Società della Ragione, “è una grande vittoria per noi che dicembre scorso abbiamo promosso un appello, sottoscritto da oltre 200 fra giuristi e personalità della società civile. È importante – continua Grieco – che sull’affettività la Corte abbia affermato che lo Stato non possa «annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società».” “Così – conclude Grieco – finalmente il nostro paese si allinea alla stragrande maggioranza degli ordinamenti europei che garantiscono il diritto dei detenuti a coltivare gli affetti, che sono parte fondamentale del percorso di reinserimento nella società.”

Per Franco Corleone, presidente del Comitato Scientifico de la Società della Ragione, “è una sentenza che si potrebbe definire rivoluzionaria, perché fa cadere un tabù che durava da troppo tempo. È una rivincita per noi e per Alessandro Margara che nel 2000 aveva inserito nel regolamento penitenziario il diritto all’affettività, poi cancellato dal Consiglio di Stato”, precisa Corleone che all’epoca era Sottosegretario di Stato con delega alle carceri. “Dobbiamo ringraziare il giudice Fabio Gianfilippi che ha consentito alla Corte di esprimere una sentenza coraggiosa. Non ci sono dilazioni, il diritto è immediatamente esigibile. Compito di Governo, Parlamento, Amministrazione Penitenziaria e Magistratura è ora di dare attuazione all’indirizzo della Corte.”

“Saggezza vorrebbe che la proposta di legge 1566 sull’affettività dei detenuti, elaborata dalla Società della Ragione e a prima firma Magi, sia immediatamente discussa e approvata per avviare subito una fase di sperimentazione e adeguamento delle carceri. In un momento in cui si muore in carcere per suicidi e malattie – conclude Corleone – questa notizia dimostra che si piò voltar pagina nel nome della Costituzione”.

Dal canto suo l’on.le Riccardo Magi sottolinea come “in occasione delle Comunicazioni del Ministro Nordio, alla Camera abbiamo presentato una risoluzione, approvata in Aula, che, tra le altre cose, impegna il Governo ad elaborare uno studio di fattibilità proprio per valutare le migliori modalità per garantire questo diritto ai detenuti. Nelle carceri di larga maggioranza degli ordinamenti europei esistono già spazi dedicati all’espressione dell’affettività e della sessualità delle persone detenute. Anche su questo l’Italia è indietro, per via di una cultura ultra punitiva che è radicata all’interno di larga maggioranza dei partiti, per i quali è accettabile che le carceri continuino ad essere spazi di repressione e violenza.”

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    Aggiunto in data: 26 Gennaio 2024 17:28 Dimensione del file: 75 KB Download: 54
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