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1. CHI PUÒ AUTENTICARE LE FIRME?

Le firme debbono essere raccolte esclusivamente alla presenza di uno dei soggetti abilitati alla autenticazione delle stesse. Per l’individuazione dei soggetti si applica l’art. 14 della legge 53/1990, e successive modificazioni, la stessa che si applica per la raccolta delle sottoscrizioni delle liste elettorali. I soggetti sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancellerie delle Corti d’Appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori provinciali e comunali, presidenti dei consigli provinciali e comunali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari provinciali e comunali, funzionari incaricati dal presidente della provincia e dal sindaco, consiglieri provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. La qualifica dell’autenticatore traccia i confini geografici entro i quali può operare. Ognuno di questi pubblici ufficiali può autenticare le firme, anche di cittadini residenti in altre parti d’Italia ma che in quel momento si trovino nel territorio di competenza del suo ufficio. Gli autenticatori che dipendono dal Ministero della Giustizia (giudici di pace, segretari delle procure della Repubblica, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d’Appello, dei Tribunali ecc.) possono autenticare solo le firme dei residenti nel loro territorio di competenza. È possibile chiedere agli Uffici l’elenco dei comuni che ricadono sotto la loro giurisdizione.

Si sottolinea che i consiglieri comunali e provinciali devono preventivamente comunicare, in forma scritta, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia, la loro disponibilità ad eseguire le autenticazioni. Si tratta di una mera comunicazione e non una richiesta di autorizzazione (ecco il fac simile [fac simile_comunicazione-consiglieri.doc]). I funzionari comunali e provinciali invece devono essere preventivamente autorizzati, in forma scritta (ecco il fac-simile per l’eventuale richiesta di autorizzazione [fac simile_autorizzazione-funzionari.doc]), rispettivamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. Gli assessori comunali e provinciali non sono tenuti a nessuna comunicazione né a richieste di autorizzazione.

I cancellieri possono autenticare le firme dentro i loro uffici in orario di lavoro. Per autenticare fuori dagli uffici e fuori dall’orario di lavoro (ad esempio ai tavoli o banchetti di raccolta) devono essere autorizzati dal presidente del Tribunale o della Corte d’Appello. I giudici di pace devono essere autorizzati dal coordinatore dei giudici di pace.

 In tutti i casi in cui è prevista una autorizzazione è opportuno richiedere all’autenticatore una fotocopia della stessa, da allegare in fotocopia al modulo che ha autenticato. Questa è una precauzione che può tornare molto utile in ogni caso di eventuale contestazione.

2. Come certificare le firme dei sottoscrittori residenti al di fuori del Comune di raccolta delle firme?

Per ogni firma raccolta per ciascun singolo progetto di legge va certificato il possesso dell’elettorato attivo da parte del Comune di residenza del firmatario. Le proposte di legge possono essere firmate anche da persone residenti al di fuori del Comune di raccolta delle firme (tranne nel caso in cui ad autenticare siano dipendenti del Ministero della giustizia, ossia giudici di pace, segretari delle procure della Repubblica, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d’Appello, dei Tribunali ecc., che possono autenticare solo le firme dei residenti nel loro territorio di competenza). In questo caso però bisogna provvedere a far richiesta a relativo Comune di residenza della certificazione elettorale. Tale richiesta si può inoltrare al relativo Comune, per posta ordinaria o via fax, che è tenuto a rispondere entro 48. Nella richiesta di certificati al Sindaco del Comune (ecco il fac-simile per ciascun disegno di legge: richiesta-certificati-1_torturarichiesta-certificati-2_carceririchiesta-certificati-3_droghe) va indicato il progetto di legge cui si fa riferimento (indicando il numero di Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l’annuncio dell’iniziativa), il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei cittadini di cui si chiede il certificato e l’indirizzo a cui spedirli. La lettera deve essere firmata da uno dei membri del comitato promotore o da un elettore (eventualmente allegare una copia del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del richiedente). Anche se procederemo alla raccolta delle firme per più proposte di legge, ciascuna di esse va considerata singolarmente. Per cui se un cittadino ha sottoscritto più di una proposta di legge, la richiesta del certificato va fatta per un numero di copie sufficiente ad allegarne una per ciascun progetto di legge.

Due consigli

  1. I tempi di attesa della risposta da parte del Comune, nonostante quello che prevede la legge, possono essere molto lunghi: richiedete pertanto le certificazioni con congruo anticipo e valutate quando smettere di accettare le firme dei residenti al di fuori del Comune.
  2. Quando si raccolgono le firme è consigliabile tenere in moduli separati i residenti nel Comune di raccolta da quelli di tutti gli altri comuni d’Italia.

Giova ribadire che la certificazione delle firme deve essere fatta a cura di chi raccoglie le firme e che i moduli andranno inviati al centro di raccolta solo completi di tale certificazione.

Per richiedere invece la certificazione dei moduli del proprio Comune di competenza è uso consegnare i moduli firmati all’ufficio elettorale (scarica i moduli per la consegna a amno al Comune: consegna-moduli.zip ) che di norma in poche ore (per legge entro 48 ore) li riconsegna con allegate le certificazioni, singole o più spesso, cumulative.