Ddl Senato 692 – Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Articolo 1.
(Modifiche al codice penale)
- Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- l’articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235. – (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;
- l’articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312. – (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
b-bis). All’articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo comma, le parole: “da cinque a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sette a dodici anni”;
- al secondo comma, le parole: “da sette a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da nove a quattordici anni”;
- al quarto comma, le parole: “da sette” sono sostituite dalle seguenti: “da nove” e le parole: “da dieci” sono sostituite dalle seguenti: “da dodici”.
b-bis) Sostituire la rubrica dell’articolo 416-bis del codice penale con la seguente: “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”;
Conseguentemente, al comma 8 dell’articolo 416-bis del codice penale, le parole: «e alle altre associazioni, comunque localmente denominate», sono sostituite con le seguenti parole: «, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere».
b-bis) all’art. 576 del codice penale è aggiunto il seguente numero: “5-bis) contro un ufficiale o agente di P.G., ovvero un ufficiale o agente di P.S., nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio”.
b-bis). L’articolo 495 è sostituito dal seguente:
“Art. 495. – (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
- se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
- se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome”;
b-ter) dopo l’articolo 495-bis del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 495-bis. – (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria”;
b-quater) l’articolo 496 è sostituito dal seguente:
“Art. 496. – (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”».
- all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;
- dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
- soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
- al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;
c-bis) all’articolo 157, sesto comma, le parole: “589, secondo e terzo comma”, sono sostituite dalle seguenti: “589, secondo, terzo e quarto comma”.
- al terzo comma dell’articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
- dopo l’articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis. – (Computo delle circostanze). – Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
- all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.».
f-bis» all’Art. 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
“In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, perciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1.»
Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
- Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: “Nei casi previsti dal comma 3-bis” sono aggiunte le seguenti: “e dal comma 3-quinquies”»;
0a-bis) all’articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”;».
- all’articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell’organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
a-bis) Nella rubrica dell’articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: “. Distruzione di cose sequestrate»;
- al comma 1 dell’articolo 371-bis, dopo le parole: «nell’articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia»;
«b-bis)all’articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
“m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale».
- il comma 4 dell’articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
- al comma 5 dell’articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione. Al secondo periodo la parola ‘quindicesimo’ è sostituita con la seguente: ‘trentesimo’»;
- al comma 1 dell’articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;
- al comma 1 dell’articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
- all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
- all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
- all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
- all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;
- all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate all’articolo 625, 624-bis, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del codice penale,»;
m-bis) al comma 3-ter dell’articolo 51, dopo le parole: “3-bis”, sono aggiunte le seguenti: “3-quater”;
m-ter) al comma 3-quater dell’articolo 51, il secondo periodo è soppresso;
m-quater) al comma 1-bis dell’articolo 328, le parole: “3-bis”, sono sostituite dalle seguenti: “3-quater e 3-quinquies”;
m-quinquies) il comma 1-ter dell’articolo 328 è abrogato.»
Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
- Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l’articolo 132-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis. – (Formazione dei ruoli d’udienza) – 1. Nella formazione dei ruoli d’udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e ai procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.»
Art. 2-bis.
(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di formazione dei ruoli d’udienza nei procedimenti per reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- Dopo il comma 1 dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
“1-bis. Nella formazione dei ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
Art. 2-bis.
(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002)
- Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell’udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell’ultimo reato.
- Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.
- La comunicazione della sospensione del processo con l’eventuale indicazione della nuova data d’udienza è notificata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penaIe, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.
- Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.
- La parte civile costituita può trasferire l’azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
- La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.
- Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.
- L’imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il Presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell’ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3.
- L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446 comma 1 del codice di procedura penale e sino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente
Articolo 3.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
- All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni)
- Alla tabella allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al punto “articolo 187, commi 7 e 8”, le parole: “commi 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 8”
- All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, lettera b), le parole: «l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»;
- al comma 2, lettera c), le parole: «l’arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223”.
- dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
- al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);
- al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”»;
- al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
- Al comma 1 dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole: «è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno»;
- alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
2-bis. All’articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 1,».
- All’articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
- al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
- All’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Articolo 5.
(Modifiche testo unico di cui al al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- All’articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.
- All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».
1-bis) all’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: “quindici” è sostituita con la seguente: “sette”.
1-bis. All’articolo 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato”, sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato”».
Articolo 6.
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)
- L’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. – (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
- Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
- Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
- Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
- Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indíce un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
- In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
- Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
- Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
- Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
- Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
- Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».
Art. 6-bis.
(Modifiche all’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689)
- Il comma 2, dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente
Articolo 7.
(Collaborazione della polizia municipale e provinviale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)
- I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei Comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale, provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
- Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani di controllo coordinato del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello stato.
Art. 7-bis.
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)
- Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
- Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
- Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 349 del codice di procedura penale.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell’articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
(in milioni di euro)
2008 2009 2010
Ministero dell’economia e delle finanze 4 16 –
Ministero della giustizia 98 –
Ministero degli affari esteri 18,2 7,2 –
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Articolo 8.
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno)
- All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- sostituire la lettera a) con la seguente: “a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente dì pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall’articolo 54, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».
“1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell’ANCI, per l’accesso allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI.”.
Art. 8-bis
(Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno)
- Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all’inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
- Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall’articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.
Articolo 9.
(Centri di identificazione ed espulsione)
- Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
Art. 10.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
- Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”;
- l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2. – 1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
- Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
- Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1″.
- all’articolo 2-bis:
- al comma 1, dopo le parole: “Il procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, il direttore della Direzione investigativa antimafia”;
- dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa”.
- all’articolo 2-ter:
- Dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«1) Al secondo comma, dopo le parole: “A richiesta del procuratore della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “del direttore della Direzione investigativa antimafia,”;
- il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: “Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”;
- al sesto e al settimo comma, dopo le parole: “del procuratore della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “, del direttore della Direzione investigativa antimafia”;
- Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
“Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
- i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
- i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
- all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: “su richiesta del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, del direttore della Direzione investigativa antimafia”;
- all’articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: “il Procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia”;
- all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: “su richiesta del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, del direttore della Direzione investigativa antimafia”;
Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
- Nell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
“2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309″
Art. 11.
(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)
- Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 18, quarto comma, le parole: “, anche in deroga all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,” sono soppresse;
- all’articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente”
Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)
- All’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
“Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».
«Art. 11-ter.
(Abrogazioni)
- L’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».
Articolo 12.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
- Dopo l’articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:
«Art. 110-ter. – (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.
- Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)
- All’articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell’articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”».
Art. 12-bis.
(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)
- Al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti”;
- all’articolo 93, il comma 2 è abrogato;
- all’articolo 96, comma 1, le parole: “, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,” sono soppresse;
- all’articolo 96, comma 2, dopo le parole: “tenuto conto” sono inserite le seguenti: “delle risultanze del casellario giudiziale,”