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Firenze – Una legge per disciplinare, sotto il profilo organizzativo e procedurale, l’utilizzo dei farmaci cannabinoidi come ausilio terapeutico all’interno del servizio sanitario regionale, per combattere il dolore, nelle cure palliative e anche in altri tipi di terapie. Questo quanto si propone il testo approvato mercoledì 2 maggio con voto a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana. Ventotto i voti a favore, espressi dai gruppi di maggioranza (Pd, Idv, Fds-Verdi e parte del Gruppo misto: Ciucchi, Romanelli) con l’aggiunta del consigliere del Pdl Marco Taradash. Tredici i voti contrari (Pdl, Udc e parte del Gruppo Misto: Staccioli, Locci), 2 i voti di astensione (Lega Nord Toscana).

Oltre alla legge il Consiglio regionale ha detto sì, all’unanimità, ad una risoluzione in virtù della quale la Giunta dovrà chiedere al Governo nazionale e agli organismi scientifici competenti di assumere tutti gli atti e le iniziative volte a garantire l’accesso ai farmaci cannabinoidi. Il testo della risoluzione è stato integrato da alcune osservazioni del Pdl, accolte dalla maggioranza di Centrosinistra che aveva presentato la risoluzione, permettendo così il voto unanime.

La nuova legge regionale tiene conto delle attese di tante associazioni della Toscana e dei punti comuni a due proposte di legge di iniziativa consiliare. Una presentata da consiglieri del Partito democratico (primo firmatario Enzo Brogi), prevedeva l’uso di queste sostanze nell’ambito della terapia del dolore e delle cure palliative; l’altra, a firma dei consiglieri del gruppo di Federazione Sinistra-Verdi (prima firmataria la capogruppo Monica Sgherri) e del consigliere del Gruppo misto Pieraldo Ciucchi, prevedeva invece l’utilizzo in tutta una serie di patologie e disturbi, anche attraverso la possibilità di ricorrere a preparazioni galeniche. Le due proposte sono diventate un atto unico, che fa tesoro anche dell’apporto della consigliera regionale Alessia Ballini, impegnata a fondo in questa sfida negli ultimi mesi della sua vita.

L’efficacia dei cannabinoidi
Come si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge: “L’efficacia farmacologica dei cannabinoidi si fonda su acquisizioni scientifiche, sperimentazioni e pratiche cliniche sempre più diffuse a livello mondiale”. Nel preambolo della legge sono indicati i principali ambiti di cura e quelli in fase di studio: è oggi disponibile a livello scientifico una “compiuta valutazione dell’impiego clinico dei cannabinoidi nella cura del glaucoma, nella prevenzione dell’emesi, nel controllo di alcune spasticità croniche, come adiuvante nel controllo del dolore cronico neuropatico associato a sclerosi multipla, nel trattamento del dolore nei pazienti affetti da cancro. Da sperimentazioni scientifiche risulterebbe inoltre che i cannabinoidi hanno proprietà di ridurre i dosaggi degli analgesici oppiacei, quali la morfina e i suoi analoghi, necessari a lenire il dolore nei malati oncologici sottoposti a trattamenti cronici, evitando così i fenomeni di assuefazione, caratteristici degli oppiacei”.
La loro utilizzazione nella terapia farmacologica è resa possibile dall’inserimento di alcuni principi attivi cannabinoidi inseriti, con decreto del Ministero della sanità del 18 aprile 2007, nella tabella II, del Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Possibilità di acquisto all’estero e preparazione
Allo stato attuale, alcuni particolari medicinali non sono ancora presenti nel mercato nazionale: i medici che ritengono di dover sottoporre propri pazienti a terapia farmacologica con derivati della cannabis possono richiederne l’importazione dall’estero all’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute, così come previsto dal decreto del Ministro della sanità dell’11 febbraio 1997, oppure possono utilizzare le preparazioni magistrali allestite da una farmacia.

L’erogazione delle prestazioni
Nell’articolato, dopo aver enunciato gli scopi della legge – che definiscono le procedure per l’impiego dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del servizio sanitario regionale – si specifica che tale disciplina normativa è comunque definita nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale e in ogni caso non ha alcuna pretesa di intervenire sugli aspetti clinici, come tali rimessi alla responsabilità medica e all’evidenza scientifica. Da qui la definizione dei farmaci cannabinoidi e l’ambito applicativo della legge: le strutture del servizio sanitario regionale e le aziende ospedaliere universitarie, oltre alle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero.

Omogeneità delle procedure
Alla Giunta regionale il compito di definire gli indirizzi per l’uniformità organizzativa e procedurale, cui le aziende sanitarie si adeguano assumendo le necessarie misure. Inoltre viene evidenziato il ruolo propositivo e consultivo del Consiglio sanitario regionale, anche ai fini dell’appropriato recepimento di linee guida statali insistenti su aspetti toccati dalla legge.
Infine la clausola valutativa, che prevede periodiche relazioni della Giunta regionale sull’attuazione della presente legge, da trasmettere al Consiglio regionale e contenenti un ventaglio di informazioni ritenute idonee per una valutazione degli effetti della norma stessa.

Dichiarazioni
Monica Sgherri
, capogruppo Fds-Verdi, ha affermato che “questa legge è un traguardo di civiltà, un esempio di buona politica raggiunto con la discussione e l’approvazione di un testo unificato e condiviso, ad oltre un anno dalla presentazione di due proposte in tema, una di cui sono stata prima firmataria, e l’altra di consiglieri del Pd”. La Sgherri ha affermato che “si tratta di una legge che, non travalicando i limiti imposti alle competenze regionali, dà certezze sull’accesso a questi farmaci uscendo dal labirinto che di fatto lo limitava pur permettendolo, perché fino ad oggi tale possibilità era lasciata alla conoscenza dei pazienti o del medico, alla buona volontà di quest’ultimo o al fatto che l’Asl di competenza fosse attrezzata”.

Marco Taradash, Pdl, ha espresso voto favorevole. “La questione”, ha affermato il consigliere, “ha ripercorso le tappe del dibattito nazionale in materia di impiego dei farmaci derivati da canapa ed è certamente di competenza scientifica, non politica”. E poi: “Tuttavia mi sembra buona cosa che la Regione Toscana voglia semplificare le procedure di accesso a questo tipo di farmacopea sulla base di prescrizioni mediche”.

Ecco il testo unificato sottoposto all’esame del consiglio e approvato: pdl_unificato_canapa_toscana.pdf. (NB. si tratta del testo andato in consiglio dove non ha subito modifiche: per avere il testo di legge ufficiale bisogna attenderne però la pubblicazione)

Approfondimenti:
Viaggio nella Canapa. Il movimento internazionale per gli usi terapeutici. Raccolta degli scritti di Lester Grinspoon su Fuoriluogo. A cura di Franco Corleone e Grazia Zuffa.