I sindaci devono continuare a fare le iscrizioni anagrafiche dei richiedenti asilo: il Decreto Salvini non prevede l’abolizione del diritto dei richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe, ma solo l’abrogazione della procedura semplificata di iscrizione. A sostenerlo è il Prof. Emilio Santoro, ordinario di Filosofia del diritto e diritto degli stranieri presso l’Università di Firenze e presidente del Comitato scientifico del Centro di documentazione l’Altro Diritto in un articolato parere tecnico che verrà inviato ad AnciToscana.
“E’ evidente che l’abolizione del diritto dei richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe della popolazione residente rappresenti la volontà del Ministero dell’Interno, del Ministro Salvini, proponente del decreto. Ma nel nostro sistema costituzionale questa volontà non ha un peso decisivo, essa deve fare i conti l’art. 101 comma 2 della Costituzione secondo cui «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Il “soltanto” inserito in questa frase sta a ricordarci che il giudice, per il principio della separazione dei poteri, è soggetto alla legge, non ad altri poteri, e sicuramente non a quello esecutivo. Ciò che deve guidare (anche i funzionari pubblici, per evitare inutili ricorsi e processi sulle loro decisioni) nella lettura dei testi normativi è in primo luogo il contesto costituzionale e il sistema di tutela nazionale ed internazionale dei diritti. Le interpretazioni fornite dalle circolari ministeriali sono rilevanti solo quando sono compatibili con questo quadro”.
“Se questo è vero, si può affermare che l’art. 13 del decreto Salvini, letto in maniera sistematica e costituzionalmente orientata, non impedisce l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo che si trovano nelle strutture di accoglienza. A un’attenta analisi delle disposizioni, per la verità scritte da un legislatore che non sembra avere il dono della chiarezza, appare difficile attribuire loro il senso che le circolari del Ministro si sforzano di indicare. Una lettura corretta del testo normativo porta a concludere che esso abolisce non il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma semplicemente la procedura semplificata per tale iscrizione”.
“Alla luce di queste considerazioni le disposizioni di quei sindaci, che hanno dato indicazioni alle anagrafi dei propri Comuni di continuare a procedere all’iscrizione dei richiedenti asilo, appaiono non solo legittime ma assolutamente doverose. Secondo la legge anagrafica il Sindaco ha l’obbligo di procedere alle iscrizione anagrafiche secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento anagrafico. Eventualmente non lo facesse, i richiedenti asilo potrebbero rivolgersi al giudice per chiedere di ordinare all’anagrafe del Comune in cui sono accolti di provvedere all’iscrizione e il sindaco potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni procurati dalla ritardata iscrizione.”