Il Ministero della Salute con il decreto ministeriale 23 febbraio 2022, pubblicato il 14 marzo in Gazzetta Ufficiale, ha inserito l’Ayahuasca e le due piante da cui vengono estratti i principi attivi (armalina, armina e DMT), Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, nella tabella I delle sostanze stupefacenti del Testo Unico sulle droghe.
L’intervento, che non deriva da alcun obbligo internazionale, arriva “in considerazione delle informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale” e a seguito di 5 segnalazioni di sequestri nel periodo dicembre 2019 – novembre 2021 ricevute da parte dell’Unita’ di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel decreto si citano anche due casi di intossicazione correlati all’assunzione di armina, il principio attivo contenuto nella Banisteriopsis caapi, nell’ultimo decennio (2011 e 2018).
Le condotte legate a queste sostanze e piante, dalla coltivazione delle piante all’estrazione dei principi attivi, dalla cessione alla detenzione (quest’ultima se non per uso personale), saranno quindi passibili, a norma dell’art. 73 del dpr 309/90, di pene dai 6 ai 20 anni di carcere.
Ecco il testo del decreto 23 febbraio 2022: Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina. (22A01608) (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2022)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»; Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali; Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera a), concernente i criteri di formazione della tabella I; Tenuto conto delle note SNAP 39/19, 1/20, 14/20, 43/20 e 46/21, pervenute nel periodo dicembre 2019- novembre 2021 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di sequestri di estratti o di materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze DMT (N,N- dimetiltriptamina), armalina e armina, effettuati sul territorio nazionale dalle forze dell'ordine; Considerato che dalla miscela della pianta Banisteriopsis caapi, che contiene le sostanze armalina e armina, con la pianta Psychotria viridis, che contiene DMT, si ottiene l'Ayahuasca, costituita da un estratto, macinato, o polvere, la cui azione psicotropa deriva dall'interazione sinergica dei diversi composti attivi di tali piante; Considerato che in Italia la sostanza DMT e' presente nella Tabella I, ma non lo sono: le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, l'Ayahuasca estratto, macinato, polvere, e le sostanze armalina e armina; Tenuto conto che dal maggio 2005 la Francia ha aggiunto nella lista delle sostanze psicoattive sottoposte a controllo le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis e tutti i componenti conosciuti per la preparazione di Ayahuasca; Considerato che le sostanze armalina e armina sono alcaloidi armalinici, che producono effetti allucinogeni e che sono noti dati di tossicita' acuta in modello animale e sull'uomo per la molecola armalina e che il Centro antiveleni di Pavia ha segnalato due casi di intossicazione correlati all'assunzione di armina, il primo nel 2011 ed il secondo nel 2018; Ritenuto necessario, in considerazione delle informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale e delle segnalazioni pervenute, inserire nella tabella I del testo unico anche le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, l'Ayahuasca estratto, macinato, polvere e le sostanze armalina e armina; Ritenuto altresi' necessario, in riferimento ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, apporre il richiamo ad una nota descrittiva da riportare in calce alla tabella stessa, ed indicare come denominazione chimica i suoi diversi componenti attivi, per favorirne una pronta individuazione da parte di sanitari o forze dell'ordine; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'11 gennaio 2022, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina , DMT», riferita ad Ayahuasca estratto, macinato, polvere; Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi riconducibili a sequestri effettuati in Italia ed a casi di intossicazione registrati sul territorio nazionale; Decreta: Art. 1 1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti piante e loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune); armalina, armina, DMT (denominazione chimica); armalina (denominazione comune); armina (denominazione comune); Banisteriopsis caapi (denominazione comune); Psychotria viridis (denominazione comune). 2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polvere, di cui al punto 1, viene apposto il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina». Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2022 Il Ministro: Speranza