Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche’ la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006 – Supplemento Ordinario n. 45
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
“Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche’ la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309″
Art. 1.
Assunzione di personale della Polizia di Stato
1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche’ per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, e’ autorizzata l’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa massimo di 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l’anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, e’ assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – n. 36 dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Soppresso.
Art. 1-bis.
Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura
1. Le somme del Fondo unificato di cui all’articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura, di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1-ter.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 3, le parole: «All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «All’articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale»;
b) dopo l’articolo 10, e’ inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). – 1. Dopo l’articolo 497-bis del codice penale, e’ inserito il seguente:
«Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all’articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso»;
c) all’articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: «con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;» sono sostituite dalle seguenti: «il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».
2. Al primo comma dell’articolo 498 del codice penale, le parole: «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, fuori dei casi previsti, dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi».
3. All’articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione» sono sostituite dalle seguenti: «sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita»;
b) al primo comma, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte»;
c) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«La licenza e’ altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche’ per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche’ per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
d) al quarto comma, le parole: «con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila».
4. All’articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e’ consentito l’uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni».
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto.
Art. 2.
Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’Interno
1. All’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».
1-bis. Per l’espletamento dei compiti di istituto connessi all’attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle questure e degli sportelli unici per l’immigrazione delle prefetture – uffici territoriali del Governo, nonche’ degli altri compiti attribuiti al Ministero dell’interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell’ambito dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno:
a) per 48 unità della carriera prefettizia l’assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall’articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell’area 1 l’incremento della dotazione organica;
c) per 250 unità nei profili dell’area funzionale C l’incremento delle relative dotazioni organiche.
1-ter. L’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione del comma 1-bis e’ pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000 euro per il 2007 ed a 13.752.000 euro a decorrere dal 2008.
1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione, a decorrere dall’anno 2006, dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall’applicazione dell’articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
1-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 3.
Finanziamenti per le Olimpiadi invernali
1. All’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
«13. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all’Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali “Torino 2006″».
1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1-bis, il Ministero dell’interno e’ autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.
1-quater. In attesa dell’espletamento del concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell’interno e’ autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 1-ter, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l’anno 2006, a 1.700.000 euro per l’anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 4.
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero
1. L’articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e’ abrogato.
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
Art. 4-bis.
Modificazioni all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000»;
c) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta»;
d) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14»; la parola: «otto» e’ sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «lire cinquanta milioni a lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000 a euro 300.000»;
e) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14»;
f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000»;
g) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».
Art. 4-ter.
Modifica dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. L’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). – 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, e’ sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e’ invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche’ del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se’ o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche’, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto e’ assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l’interessato e’ persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.
7. L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e’ contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e’ stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno».
Art. 4-quater.
Inserimento dell’articolo 75-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ inserito il seguente:
«Art. 75-bis (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). – 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e’ stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, e’ comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e’ data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e’ punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e’ il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.».
Art. 4-quinquies.
Modificazioni all’articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All’articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis»;
b) il comma 2 e’ abrogato.
Art. 4-sexies.
Modificazioni all’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All’articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e’ una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e’ subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e’ in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare e’ sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e’ concessa su istanza dell’interessato; all’istanza e’ allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche’ la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e’ comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche’ non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva»;
c) al comma 5, le parole: « al comma » sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e»;
d) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e’ tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.».
Art. 4-septies.
Modificazioni all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All’articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si e’ sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;
b) al comma 2, dopo la parola: «concessa», sono inserite le seguenti: «e la relativa domanda e’ inammissibile»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche’ le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato»;
d) al comma 4, le parole da: « ed il Tribunale ai fini dell’accertamento» fino alla fine del comma sono soppresse;
e) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
Art. 4-octies.
Modificazioni all’articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All’articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ abrogato;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena e’ allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il programma e’ stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;
c) il comma 3 e’ abrogato;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Se l’ordine di carcerazione e’ già stato eseguito la domanda e’ presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza e’ ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e’ competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354».
Art. 4-novies.
Modificazioni all’articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All’articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti: «o all’atto della scarcerazione»;
b) al comma 3, le parole: «o al pretore» sono soppresse.
Art. 4-decies.
Modificazioni all’articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All’articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. La sospensione dell’esecuzione e’ revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e’ competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1»;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si e’ spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione».
Art. 4-undecies.
Modificazioni all’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All’articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e’ allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinche’ il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Se l’ordine di carcerazione e’ stato eseguito, la domanda e’ presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza e’ ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e’ competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;
c) al comma 3 e’ aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3»;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altres&igrav