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Onorevoli Deputati! — È ormai noto, e difficilmente contestabile, che le leggi proibizioniste producono l’effetto contrario rispetto all’obiettivo che si sono prefissate. Il protrarsi dei loro fallimenti le ha fatte divenire causa, e non soluzione, dei problemi di natura sociale ed economica relativi ai fenomeni che con esse si è inteso e s’intende controllare.
Non essendo riuscito a debellare né a ridurre significativamente la produzione, il consumo e il traffico delle sostanze stupefacenti elencate nelle tre Convenzioni delle Nazioni Unite ratificate e rese esecutive dall’Italia dalla metà degli anni sessanta al 1990, il proibizionismo è divenuto ormai il «male» e non la cura.
Checché ne dicano i suoi promotori e difensori, la proibizione ha dimostrato di non poter estinguere ciò che esiste in natura, i suoi derivati, ovvero comportamenti rivolti anche alla ricerca umana del piacere, neanche utilizzando, spesso militarmente, il monopolio legale della forza.
La proibizione proietta la percezione della promozione del controllo mentre in realtà utilizza preziose risorse sottratte ad altre utili attività e lo fa in modo inefficace oltre che antieconomico destinando fondi dedicati al controllo del territorio per agire contro comportamenti che, nella grande maggioranza dei casi, non comportano vittime.
Oltre mezzo secolo di leggi e di politiche proibizioniste, in Italia come nel resto del mondo, hanno reso troppo caro il prezzo pagato dalla collettività in termini di libertà individuali, amministrazione della giustizia, condizioni penitenziarie, rafforzamento della criminalità organizzata e politica divenendo inoltre, tra le altre cose, causa di corruzione.
A causa di un commercio che la legislazione proibizionista vigente concede in monopolio alla criminalità organizzata, all’aggravio dei costi vi è poi da aggiungere anche la perdita secca per l’erario. Da una parte le organizzazioni criminali si arricchiscono con poco rischio ed enormi profitti, dall’altra si produce un consistente danno socio-economico alla collettività dovuto all’enorme perdita in termini di mancate imposte e di entrate sottratte alla loro naturale destinazione oltre che ai maggiori costi per l’amministrazione della giustizia, l’impiego straordinario delle Forze dell’ordine e l’amministrazione penitenziaria.
L’attuale stato delle cose favorisce quindi la criminalità organizzata che inquina con i proventi derivanti dalla vendita fuori dalle regole ogni attività economica lecita creando ampie sacche di illegalità diffusa su tutto il territorio nazionale. In una parola, il proibizionismo è criminogeno.
A riprova di quanto affermato, si cita la Relazione annuale della Direzione nazionale antimafia del 2015 ove è esplicitamente ammesso il fallimento del proibizionismo: «Quanto al dato sui sequestri di cannabis, lo stesso, come anticipato, evidenzia un picco che appare altamente dimostrativo della sempre più capillare diffusione di questo stupefacente. Non essendo maturate nuove e particolari tecniche investigative in tale ambito deve ragionevolmente ritenersi che a sequestri così imponenti ed in aumento corrisponda una massa circolante di cannabinoidi decisamente in aumento».
Una presa di posizione che il Procuratore nazionale antimafia ha reiterato a luglio 2016 nell’esprimere un parere favorevole sui progetti di legge in materia di legalizzazione della cannabis depositati nel corso della XVII legislatura. Anche il Presidente dell’Autorità nazionale anti-corruzione, nonché il segretario del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia di Stato (SIULP), uno dei maggiori sindacati di polizia, si sono espressi a favore della legalizzazione delle cosiddette droghe leggere al fine di sottrarre potere alle organizzazioni criminali e di concentrare le risorse umane e finanziarie sull’interdizione di quelle «pesanti» e sulla lotta alle reti criminali transnazionali.
Riteniamo che le accortezze, i controlli e le avvertenze previsti dalla presente proposta di legge potranno contribuire in modo strutturale a ridurre non solo l’impatto negativo della proibizione in termini di violazione di diritti, di Stato di diritto e di mancate entrate per la collettività, ma anche i danni e i rischi sociali e sanitari dell’uso problematico della cannabis.
I benefìci economici diretti di una regolamentazione legale molto flessibile come quelli qui previsti sarebbero almeno di tre tipi: la riduzione della spesa pubblica attualmente impiegata per la proibizione dell’uso e della commercializzazione della cannabis; l’emersione della produzione e delle transazioni del mercato illegale della pianta e dei suoi derivati e quindi la crescita quantitativa del prodotto interno lordo ufficiale; un maggiore gettito fiscale derivante dalla tassazione della produzione e della vendita della cannabis e suoi derivati per fini medici e no.
Due sono poi le tipologie di benefìci indiretti. La prima deriva da un utilizzo alternativo delle risorse liberate dalla legalizzazione: le Forze dell’ordine, la magistratura e gli addetti al sistema carcerario potranno concentrarsi su reati effettivi. Altri effetti strutturali sarebbero la diminuzione della popolazione carceraria, oggi per quasi un terzo composta da persone recluse e costrette a vivere in strutture che dispensano una «tortura democratica» in virtù del sovrappopolamento carcerario. La seconda, invece, è connessa all’aumento del benessere complessivo della collettività: maggiore informazione sulle sostanze acquistate, segmentazione dei mercati delle droghe leggere e pesanti, minori introiti per le organizzazioni criminali e minori capitali disponibili per distorcere e inquinare i mercati legali.
La presente proposta di legge intende anche ribadire l’approccio antiproibizionista a tutto tondo che ritiene che il governo dei fenomeni non possa essere consegnato al diritto penale. A tale proposito, con l’articolo 1 si abolisce ogni tipo di sanzione penale e amministrativa per l’uso e per il possesso personale delle piante e sostanze oggi illecite.
Una volta legalizzata la produzione della pianta della cannabis, essa deve essere consentita anche per fini non di lucro, per un consumo personale o collettivo, da praticare in luoghi deputati o in private abitazioni con un’agile registrazione presso le autorità competenti. In Italia, come all’estero, il fenomeno dei cosiddetti cannabis social club ha dimostrato che la condivisione della coltivazione o del consumo ha creato comunità di comportamenti ma anche di valori che ruotano attorno alla libertà e al rispetto reciproco oltre che dell’ambiente.
La produzione all’aperto per fini commerciali deve avvenire nel rispetto della normativa delle coltivazioni biologiche mentre essa non vige per quella a scopo personale e domestico.
La cannabis coltivata a fini commerciali può essere poi venduta previo ottenimento di un’autorizzazione al commercio da parte delle autorità competenti che ne concertano i modi, i tempi e la quantità. Non si prevede una tipologia specifica di esercizi commerciali destinati a tale scopo.
La presente proposta di legge dedica particolare attenzione anche all’uso medico e scientifico della pianta, già consentito dalla normativa nazionale del 2007 e del 2013 ma fortemente limitato da successive decisioni governative, al fine di poter far riconoscere i cannabinoidi come vere e proprie medicine, non ponendo limiti alla possibilità di prescrizione che non siano le scelte, in scienza e coscienza, dei medici curanti e superando l’attuale regime di monopolio statale per la produzione delle infiorescenze.
È esplicitamente vietata la propaganda pubblicitaria; i controlli sulla coltivazione e sull’elaborazione sono effettuati dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute. La produzione della pianta, come il suo commercio, sono rivolti ai maggiorenni.
Fondamentale per l’efficacia e per la trasparenza dell’applicazione della normativa è una relazione annuale del Governo alle Camere ritenuta strumento necessario al fine di poter valutare in corso d’opera l’efficacia delle nuove norme.
Il regime fiscale applicato è lo stesso dei tabacchi lavorati, con relative sanzioni penali e amministrative in caso di sua violazione. I maggiori introiti della nuova tassazione saranno destinati a programmi terapeutici e riabilitativi per le persone con un rapporto problematico con le sostanze stupefacenti, ad attività di previdenza e assistenza sociale, alla riduzione delle imposte sul lavoro e alla creazione di finanziamenti per l’impresa nonché per la riduzione del debito pubblico. Le violazioni della presente proposta di legge sulla regolamentazione legale saranno sanzionate amministrativamente fino a un massimo di 5.000 euro.
Infine, in virtù della cancellazione di una serie di condotte criminali, l’entrata in vigore della legge fa cessare l’esecuzione degli effetti penali delle condanne irrogate ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relative alla coltivazione, cessione, vendita e detenzione di cannabis.
In conclusione, la regolamentazione e la legalizzazione del mercato della cannabis e suoi derivati determinerebbe benefìci netti consistenti, derivanti soprattutto dal minore investimento nelle attività di repressione delle Forze dell’ordine, nell’amministrazione della giustizia e in quella penitenziaria, nella liberazione di energie imprenditoriali nel campo agro-alimentare e nell’emersione di transazioni in questo momento invisibili.
Là dove non vi è un danno per un bene giuridico altrui non vi può essere reato e quindi consumare cannabis, se non procura danni ad altri, non deve essere considerato un reato.
Legalizzando la cannabis, mediante l’approvazione di questa proposta di legge, nessuno sarà costretto a consumare la cannabis, ma se qualcuno deciderà di farlo liberamente l’Italia sarà un Paese migliore perché questi non potrà più essere ingiustamente punito.

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Regolamentazione della produzione, consumo e commercio della cannabis e suoi derivati).
1. Al comma 2 dell’articolo 72 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l’uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall’articolo 14 non è sanzionabile penalmente né amministrativamente».
2. La rubrica del capo I del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituita dalla seguente: «Uso personale e terapeutico».

Art. 2.
(Regolamentazione della coltivazione, della trasformazione e della vendita della cannabis).
1. La coltivazione della cannabis con un contenuto di principio attivo di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 per cento nel caso di coltivazione all’aperto avviene nel rispetto dei princìpi dell’attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010.
2. L’obbligo di coltivazione nel rispetto dei princìpi dell’attività agricola biologica non vige nel caso di coltivazione al chiuso e nel caso di coltivazione per uso personale.
3. La coltivazione, la trasformazione, il possesso e la vendita della cannabis sono regolamentati dalle disposizioni di cui alla presente legge nelle forme e alle condizioni ivi previste.

Art. 3.
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale).
1. Qualsiasi persona maggiorenne può coltivare liberamente in forma individuale, senza bisogno di autorizzazione, fino a cinque piante femmina di cannabis. Il produttore può detenere le piante e il prodotto da esse ottenuto per uso personale. Il coltivatore non può svolgere attività di lucro con la cannabis così prodotta e detenuta e con i suoi derivati.
2. Nel caso si intenda coltivare un numero di piante femmina di cannabis compreso tra sei e dieci il coltivatore deve inviare la comunicazione prevista dall’articolo 4.

Art. 4.
(Istituzione del registro delle autorizzazioni per la coltivazione di cannabis a uso personale).
1. Presso l’ufficio dell’assessorato regionale competente per l’agricoltura è istituito il registro dei coltivatori individuali e in forma associata di cannabis per uso personale, di seguito denominato «registro», che deve garantire in modo particolare il pieno e completo diritto alla riservatezza dei dati relativi ai coltivatori.
2. Le modalità di istituzione del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) esenzione dall’iscrizione per i coltivatori che intendono coltivare un numero
di piante di cannabis femmina non superiore a cinque, con il divieto per le autorità amministrative di frapporre ostacoli alla piena liberalizzazione richiedendo qualunque comunicazione, preventiva o successiva;
b) obbligo, per chi intenda coltivare un numero di piante femmina di cannabis compreso tra sei e dieci, di inviare la comunicazione contenente la richiesta di iscrizione nel registro secondo i modi e le forme previsti dal decreto di cui all’alinea; nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, l’amministrazione non risponda con diniego scritto e motivato in base alle disposizioni di cui alla presente legge, l’autorizzazione è rilasciata per silenzio assenso ed è trascritta nel registro;
c) divieto di coltivazione di un numero di piante femmina di cannabis superiore a dieci, prevedendo l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.
(Coltivazione e detenzione in forma associata per uso personale di cannabis).
1. Qualsiasi persona maggiorenne può coltivare legalmente in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, piante femmina di cannabis. Nel caso in cui la coltivazione avvenga all’aperto essa deve essere effettuata esclusivamente in base ai princìpi dell’attività agricola biologica. Le associazioni hanno lo scopo esclusivo della coltivazione di cannabis, nonché della detenzione e dell’uso dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono composte da un numero massimo di cento associati. La cannabis e i suoi derivati non possono essere venduti ottenendo un prezzo in denaro o ceduti in cambio di altre e diverse utilità.
3. All’atto della costituzione di un’associazione avente il fine di coltivare cannabis per uso personale, il legale rappresentante
deve comunicare la volontà di coltivare cannabis all’ufficio dell’assessorato regionale competente per l’agricoltura.
4. Il numero di piante femmina di cannabis coltivabili da ciascuna associazione autorizzata è pari a cinque piante per ciascun associato.

Art. 6.
(Coltivazione di cannabis a fini commerciali).
1. La coltivazione di cannabis a fini commerciali può essere effettuata esclusivamente da soggetti maggiorenni, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 2. In ogni caso, al coltivatore di cannabis è prescritto l’obbligo di comunicazione della data di inizio della coltivazione, del nome delle varietà di cannabis utilizzate e della quantità di seme utilizzata per ettaro.
2. Nel caso di violazione delle norme sulla coltivazione all’aperto relative al rispetto dei princìpi sull’attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la temporanea interdizione dall’attività di produzione di cannabis. Il prodotto coltivato è altresì confiscato e distrutto dalle autorità competenti.

Art. 7.
(Commercio all’ingrosso e vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).
1. Il commercio all’ingrosso e la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati sono legali.
2. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati, i controlli, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita all’ingrosso e al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio.
3. Sulle confezioni di cannabis e dei suoi derivati destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo di THC presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l’avvertimento che «un consumo non consapevole può danneggiare la salute».

Art. 8.
(Attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati in zone individuate dagli enti locali).
1. Gli enti locali, di concerto con l’amministrazione centrale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 7, individuano i luoghi nei quali è consentito l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. I luoghi non possono essere individuati in prossimità di edifici scolastici.

Art. 9.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la semplificazione del regime di prescrizione, distribuzione e dispensazione dei medicinali a base di cannabis).
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi
fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione delle piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione medicinale»;
b) all’articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei medicinali contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis»;
c) all’articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all’allegato III-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità terapeutiche di medicinali contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da una sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati,»;
d) all’articolo 43:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5.1. La prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l’indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata»;
2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari».

Art. 10.
(Divieto di propaganda pubblicitaria).
1. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei suoi derivati.
2. Ai fini di cui al comma 1, non costituiscono propaganda pubblicitaria le opere dell’ingegno destinate alla pubblicità, disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 11.
(Controlli).
1. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.

Art. 12.
(Relazione annuale alle Camere).
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti.

Art. 13.
(Imposizione fiscale applicata alla cannabis e ai suoi derivati).
1. La cannabis e i suoi derivati sono assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell’articolo 39-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l’applicazione dell’accisa e delle relative sanzioni.

Art. 14.
(Destinazione delle risorse finanziarie).
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e dell’imposizione fiscale derivante dalla vendita legale della cannabis e dei suoi derivati sono destinati:
a) nella misura del 10 per cento per finanziamenti di campagne informative, volte al consumo consapevole di sostanze psicotrope come indicate nelle seguenti Convenzioni internazionali: Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, resa esecutiva dalla legge 5 giugno 1974, n. 412; Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, resa esecutiva dalla legge 25 maggio 1981, n. 385; Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988, resa esecutiva dalla legge 5 novembre 1990, n. 328. Sono oggetto prioritario di tali finanziamenti i programmi terapeutici e riabilitativi per persone affette da tossicodipendenze o da ludopatie e per il loro reinserimento sociale;
b) nella misura del 15 per cento per finanziamenti di attività di previdenza sociale;
c) nella misura del 15 per cento per finanziamenti di attività di assistenza sociale;
d) nella misura del 20 per cento per la riduzione delle imposte sul lavoro e sull’impresa e per il finanziamento di incentivi all’occupazione;
e) nella misura del 30 per cento per finanziamenti di investimenti produttivi;
f) nella misura del 10 per cento per la riduzione del debito pubblico.
2. Il vincolo di destinazione dei fondi utilizzati ai sensi del presente articolo deve essere oggetto di specifica trattazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri all’atto della relazione annuale alle Camere di cui all’articolo 12.

Art. 15.
(Sanzioni).
1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 si applica, ove non previsto diversamente, una sanzione amministrativa non superiore a 5.000 euro in ragione della gravità della violazione e dell’eventuale reiterazione della stessa.
2. Le sanzioni previste dall’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non si applicano in relazione alla coltivazione, cessione, detenzione e vendita di cannabis e suoi derivati effettuate nell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 16.
(Delega al Governo, abrogazioni e coordinamenti).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di adeguamento della disciplina della tossicodipendenza ai contenuti della presente legge, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni, anche di rango regolamentare, in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere b) e c);
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell’ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia; indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile; in relazione alla classificazione della cannabis e dei suoi derivati prevista ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, applicazione della disciplina speciale prevista dalle disposizioni di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. È conseguentemente adeguata anche la disciplina statale di fonte regolamentare.
4. Gli articoli 75, 75-bis e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

Art. 17.
(Norme transitorie).
1. Per effetto della depenalizzazione introdotta con le disposizioni di cui alla presente
legge, cessano l’esecuzione e gli effetti penali delle condanne irrogate ai sensi dell’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine alle ipotesi di coltivazione, cessione, vendita e detenzione della cannabis e dei suoi derivati.

Art. 18.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.