Tempo di lettura: 26 minuti

Proposta di legge depositata al Senato (n. 937 Pittella) e alla Camera dei Deputati (865 Magi).

Relazione

Onorevoli Colleghi! La dichiarazione di incostituzionalità della cosiddetta legge Fini-Giovanardi (legge n. 49 del 2006) da parte della Corte costituzionale non ha risolto ma, anzi, ha reso ancora più urgente la revisione della legislazione italiana sulle droghe e, specificamente, sulla parte sanzionatoria e penale. Questione tanto più urgente, quanto più radicali sembrano essere le prospettive di indirizzi politici internazionali in vista dell’Assemblea generale straordinaria convocata per la primavera 2016. In questa prospettiva lavorano da tempo le associazioni e i gruppi che si riconoscono nel Manifesto di Genova, redatto in occasione della conferenza tenuta «Sulle orme di Don Gallo» all’indomani dell’abolizione della legge Fini-Giovanardi, tra cui i promotori di iniziative in materia e dei periodici Libri bianchi sulle politiche in materia di droghe in Italia. La presente proposta di legge è il frutto della rielaborazione della proposta di legge presentata dall’onorevole Boato nella XIV legislatura (atto Camera n. 4208), a sua volta basata sul testo elaborato della Commissione ministeriale presieduta dal presidente La Greca sotto la responsabilità del Sottosegretario di Stato Corleone durante il Governo Prodi I.
Essa prevede la revisione dei titoli VIII (Della repressione delle attività illecite) e X (Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Anche la parte ordinamentale, relativa alle istituzioni e alle amministrazioni di coordinamento e monitoraggio nazionale delle politiche sulle droghe merita un incisivo intervento riformatore, come già avanzato nella citata proposta di legge dell’onorevole Boato, ma l’urgenza di una chiara linea di indirizzo in materia penale e di servizi ci spinge a proporre per il momento solo una revisione dei citati titoli VIII e X.
L’articolo 1 della proposta di legge concerne la qualificazione in termini di liceità, penale e amministrativa, del mero consumo di stupefacenti (e, conseguentemente, delle condotte a esso strumentali). Al fine di sottolineare, anche simbolicamente, la novità, l’espressa affermazione della liceità del consumo è stata posta al comma 1 dell’articolo 72, che apre il capo I del titolo VIII, relativo alla repressione delle attività illecite.
Fondamentale passaggio della riforma è quella che concerne la qualificazione in termini di liceità, penale e amministrativa, del mero consumo di stupefacenti (e, conseguentemente, delle condotte a esso strumentali).
Si è quindi proceduto, da un lato, all’abrogazione dell’articolo 75, che stabiliva il principio dell’illiceità amministrativa del consumo, che contemplava una serie di sanzioni amministrative e penali potenzialmente di impatto assai desocializzante. Va ricordato che a seguito di un ulteriore intervento della Corte Costituzionale l’art. 75 bis è già stato rimosso.
Al fine di favorire l’intervento dei servizi nel caso in cui il consumo si accompagni a eventuali situazioni disfunzionali in ambiente socio-lavorativo o familiare, si è prevista la possibilità che il servizio per le dipendenze, al quale le Forze di polizia devono inviare le segnalazioni relative al rinvenimento di stupefacenti nella disponibilità di un determinato soggetto, inviti il consumatore a prendere contatto con il servizio in vista di una ricognizione dei suoi bisogni e, con il suo consenso, di un’eventuale presa in carico.
Ulteriore momento significativo e qualificante della proposta di legge è quello concernente la sostituzione dell’articolo 73.
Nel dettaglio, si è proceduto alla semplificazione delle condotte, riconducendole a quattro tipologie fondamentali: produzione (condotta che compendia quelle di coltivazione, fabbricazione, raffinazione ed estrazione), acquisto (che comprende tutte le condotte con le quali la droga rientra nella disponibilità di un soggetto), detenzione e cessione.
Le prime condotte devono avere un doppio dolo specifico: di cessione ad altri (con conseguente esclusione di ogni condotta finalizzata al consumo personale) e di profitto o di altra utilità (che comprende situazioni di vantaggio non patrimoniale ma comunque illecito da parte dell’agente: per esempio cessione di stupefacenti in cambio di detenzione in casa di un’arma clandestina).
La condotta di cessione deve avere, ovviamente, solo il secondo dolo specifico (profitto o altra utilità).
In questo modo sono fuori dalla penalizzazione la coltivazione (e ogni altra condotta) finalizzata al consumo personale, la cessione totalmente gratuita (in genere riconducibile a contesti amicali) e la cessione finalizzata all’uso di gruppo.
Le pene sono state complessivamente ridotte in maniera considerevole, riportando il trattamento sanzionatorio in questa materia in un alveo di proporzionalità dell’offesa, più in linea con i princìpi costituzionali.
Quanto al fatto di lieve entità si è ulteriormente accentuato, anche a livello topografico, il carattere di autonomia della fattispecie, attraverso la previsione di un articolo distinto e si è inoltre differenziato il regime sanzionatorio in funzione della diversa natura della sostanza, al fine di graduare il trattamento punitivo in relazione alla differente gravità delle condotte.
All’articolo 73-ter è stata introdotta la coltivazione in forma associata per uso personale.
Mutuando il modello dei cosiddetti cannabis social club si è stabilita la liceità penale dell’attività di coltivazione in forma associata di piante di cannabis, idonea e finalizzata alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, destinate a un uso esclusivamente personale o di gruppo.
Si tratta di un modulo organizzativo dell’attività di produzione e somministrazione la cui liceità è condizionata al rispetto di una pluralità di disposizioni amministrative dirette a disciplinare le forme di costituzione dell’associazione, le modalità di rilascio dell’autorizzazione e la gestione della coltivazione, anche con riferimento al numero di piante coltivabili. Tali profili, unitamente alla determinazione dell’ammontare della tassa di concessione governativa annuale, sono determinati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
La competenza al rilascio dell’autorizzazione è stata attribuita alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio, la quale può procedere anche alla revoca dell’autorizzazione in presenza di gravi o reiterate violazioni del suo contenuto prescrittivo.
Si è poi modificata la fattispecie di agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti disciplinata dall’articolo 79 in modo da armonizzarla con la ricordata introduzione dei cannabis social club e da consentire, in futuro, interventi di regolamentazione di contesti in cui il consumo è ammesso, sia pure con modalità controllate. Tali obiettivi sono realizzati introducendo una doppia clausola di esclusione all’ambito di operatività dell’articolo 79: la prima è, appunto, quella dei cannabis social club e la seconda rimanda, in termini ancora generici, all’assenza di autorizzazione amministrativa, così ammettendo che possano essere previsti luoghi in cui la somministrazione controllata è comunque consentita.
Si è poi provveduto a differenziare il trattamento sanzionatorio a seconda della sostanza somministrata, ritenendo, ancora una volta, che la qualità della stessa incida sulla natura complessiva della condotta sanzionata.
Una volta affermata la liceità del consumo si è dovuto conseguentemente intervenire sulle condotte di induzione previste dall’articolo 82, sanzionando le sole condotte realizzate nei confronti del minore di anni diciotto ovvero nei confronti di persona palesemente incapace o affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. È stata poi prevista un’aggravante nel caso in cui i fatti siano commessi nei confronti di una persona minore di anni quattordici.
Ulteriori novità si registrano sul versante delle fattispecie associative e delle circostanze aggravanti.
Sul primo versante le pene previste per i promotori e per i capi dell’associazione di cui all’articolo 74 sono state considerevolmente ridotte: il minimo edittale è stato portato da venti a otto anni di reclusione e, per i semplici partecipanti, da dieci a sei anni di reclusione.
Si è quindi proceduto a una rimodulazione del trattamento sanzionatorio previsto nel caso di associazione armata, fornendone anche una nuova definizione.
Sul secondo versante le modifiche proposte mirano a determinare una complessiva riduzione del carico sanzionatorio, talvolta particolarmente pesante.
Per quanto attiene poi alla custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, si ribadisce, con maggiore chiarezza rispetto alla previsione, che il divieto di applicazione della misura può essere superato soltanto quando «sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» e sempre che «l’interruzione del programma possa pregiudicare la salute dell’imputato».
Molto importante è la previsione del nuovo comma 2-bis dell’articolo 89, concernente l’istituzione, presso ogni tribunale, di servizi pubblici per le dipendenze, attraverso il distacco di un nucleo di operatori distaccati presso strutture giudiziarie, che occupano locali allo scopo messi a disposizione dei tribunali. Tali servizi segnalano al giudice procedente l’esistenza di un programma terapeutico in corso e soprattutto predispongono in via d’urgenza, su richiesta degli interessati o d’ufficio, un programma che deve poi essere trasmesso all’organo giudiziario procedente per l’udienza stabilita o per altra a tale fine fissata.
Viene, infine, mantenuto un regime speciale per gli imputati di uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei cui confronti il giudice, ove ritenga di applicare gli arresti domiciliari, dispone che la misura sia eseguita o proseguita in una struttura residenziale in vista della sottoposizione o alla prosecuzione di un programma terapeutico, salvo che lo ritenga non necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
Venendo alle modifiche in materia di esecuzione penale si stabilisce un nuovo regime per le misure prescrittive, ridefinendo i limiti di pena per l’affidamento terapeutico, riportato per tutti a quattro anni di detenzione e introducendo un nuovo istituto, quello del programma di reintegrazione sociale nell’ambito del programma terapeutico e riabilitativo, previsto dal nuovo articolo 94-bis.
Quest’ultima misura è costruita secondo un rapporto di complementarietà rispetto alla prima, nel senso che il limite di pena detentiva per essa previsto, fino a otto anni, è destinato a consentirne l’applicazione fuori dai casi di operatività dell’affidamento terapeutico. Alla particolare ampiezza del suo ambito applicativo corrisponde, peraltro, la maggiore consistenza dell’intervento riabilitativo, atteso che al programma terapeutico si affianca il cosiddetto programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili.
Al fine di incrementare l’offerta di opzioni alternative non solo al carcere ma anche al processo è contemplata una ulteriore ipotesi di sospensione con messa alla prova per i tossicodipendenti che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di recupero. Rispetto all’ipotesi generale di cui all’articolo 168-bis del codice penale, sono previsti un più elevato limite massimo edittale di pena, la necessaria connessione tra il reato e la condizione di tossicodipendenza, la sospensione non può essere concessa più di due volte.
Il quadro delle novità normative si completa con l’eliminazione della sanzione di inammissibilità prevista per le domande di affidamento terapeutico nel caso di mancata allegazione della prescritta documentazione, finalizzata a evitare pronunce che definiscono la procedura per ragioni formali, in genere correlate alle difficoltà della difesa di reperire in tempi brevi il programma recupero, anche a causa della situazione di difficoltà organizzativa in cui versano molti servizi.
Infine, per i detenuti stranieri, apolidi o senza fissa dimora è previsto che essi fruiscano della assistenza relativa alla condizione di tossicodipendenza a carico del Servizio sanitario nazionale nel cui territorio hanno dimora ovvero nel quale comunque si trovano o, infine, nel territorio in cui ha sede l’istituto penitenziario di assegnazione.
Quanto ai titoli X, XI e XII, la proposta di legge contiene norme per definire le funzioni in materia di prevenzioni, trattamenti e riduzioni del danno, che restano in carico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle loro competenze legislative, programmatorie e gestionali. Sono anche incluse le ludopatie come terreno di intervento. D’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i Ministeri competenti sostengono la sperimentazione di programmi e interventi innovativi circa il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, da parte dei servizi sia pubblici che privati accreditati. Si tratta di allinearsi con i Paesi europei ed extraeuropei e di sperimentare sui territori l’efficacia di misure come le stanze del consumo controllato e il pill testing, tra le altre. Anche l’inserimento della Riduzione del Danno all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza da parte del Ministero della Salute necessità di innovazioni legislative che permettano la sperimentazione e l’innovazione dei servizi, rimasti ad una visione congelata agli anni 80. L’articolato prevede il riconoscimento e accreditamento dei soggetti afferenti alle reti territoriali per la prevenzione, il trattamento e la riduzione del danno che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono e che sono successivamente normate nella cornice generale delle convenzioni.
Una particolare attenzione, infine, viene posta alla definizione dei programmi di trattamento e riabilitazione, prevedendo una forte soggettività dei soggetti consumatori ed un intervento degli enti accreditati. Si sottolinea l’importanza della scelta autonoma (terapia volontaria) e della difesa della privacy dei soggetti in trattamento o, comunque, in collegamento con i servizi pubblici e di privato accreditato.
L’elaborazione di questa proposta di legge è il frutto di un gruppo di lavoro promosso da La Società della Ragione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 2 è premesso il seguente:
«02. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l’uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall’articolo 14 non è sanzionabile penalmente né amministrativamente. Gli organi di polizia segnalano le generalità dei consumatori delle sostanze di cui all’articolo 14 al servizio per le dipendenze competente in relazione al luogo di residenza dell’assuntore. Il servizio per le dipendenze procede a contattare l’assuntore per verificarne, con il suo consenso, la situazione in ambito socio-personale, familiare e lavorativo e al fine di proporgli, ove necessario, la presa in carico»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso personale e uso terapeutico».

Art. 2.
1. L’articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 73. – (Produzione, acquisto, cessione e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, cede al fine di ricavarne un profitto o altra utilità ovvero, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto o altra utilità, produce, acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14 è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, al fine di trarne profitto, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze indicate al comma 1 è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì a chiunque al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto coltiva o produce sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
5. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
6. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7. Ai fini del giudizio sulle finalità delle condotte di cui ai commi che precedono, possono rilevare i mezzi utilizzati, le modalità adottate, la tipologia di confezionamento della sostanza, le condizioni personali e soggettive dell’agente, lo stato, la qualità e la quantità delle sostanze».
2. Dopo l’articolo 73 del testo unico, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 73-bis. – (Produzione, acquisto, cessione e detenzione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le
circostanze dell’azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa fino a 10.000 euro nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 e con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al comma 4.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal menzionato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione, salvo che si tratti di un reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.
Art. 73-ter. – (Coltivazione di cannabis in forma associata per uso personale). – 1. Non è punibile chi, pur privo dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva in forma associata piante di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, destinate a un uso esclusivamente personale o di gruppo.
2. È ammessa la costituzione di gruppi di persone costituiti in forma libera per l’attività di coltivazione associata al fine della produzione di sostanze destinate all’esclusivo consumo personale dei medesimi. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato è presentata presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove esso ha sede, che istituisce un apposito registro di iscrizione, ed è sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno cinque soci fondatori. Il numero di piante coltivabili da ciascun gruppo autorizzato e tutti gli adempimenti organizzativi necessari sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I gruppi non possono svolgere attività di lucro e non possono, comunque, avere oltre cento soci.
3. L’autorizzazione è rilasciata dalla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente. In caso di reiterata o grave violazione delle disposizioni impartite con l’autorizzazione, quest’ultima può essere revocata dal prefetto, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali nel caso in cui la violazione costituisca reato o illecito amministrativo».

Art. 3.
1. All’articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con la reclusione non inferiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è quella della reclusione da cinque a quindici anni in caso di associazione costituita allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14»;
b) al comma 2, le parole: «con la reclusione non inferiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena è quella della reclusione da tre a otto anni, in caso di associazione costituita allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se l’associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a quindici anni di reclusione nel caso previsto dal primo periodo e a dieci anni di reclusione nel caso previsto dal secondo periodo. Nel caso previsto dal comma 2, primo periodo, non può essere inferiore a otto anni di reclusione e a cinque anni nel caso previsto dal
secondo periodo. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purché la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne, per sé o per altri, il profitto»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, aventi ad oggetto sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, la pena è da tre a sei anni, per chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l’associazione, e da due anni e sei mesi a quattro anni, nel caso delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14. Per chi partecipa all’associazione, le pene previste per le due ipotesi precedenti sono diminuite».

Art. 4.
1. Gli articoli 75 e 75-bis del testo unico sono abrogati.

Art. 5.
1. All’articolo 79 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, fuori di casi dei cui all’articolo 73-ter o comunque senza autorizzazione, al fine di ricavarne un profitto adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo finalizzato a convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da otto mesi a cinque anni e con la multa da euro 500 a euro 10.000 se si tratta delle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14 ovvero con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro
300 a euro 5.000 se si tratta delle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14»;
b) al comma 2, le parole: «o consente che altri lo adibisca» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «dalla metà a due terzi» sono soppresse.

Art. 6.
1. All’articolo 80 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «per i delitti di cui all’articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 73 e 73-bis» e le parole: «da un terzo alla metà» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena è aumentata di un terzo; la pena è aumentata della metà quando i fatti previsti dai commi 1, 2 3 e 4 dell’articolo 73 e dall’articolo 73-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo».

Art. 7.
1. All’articolo 82 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, ovvero induce una persona all’uso medesimo,» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Chiunque induce all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope una persona di età minore, o palesemente incapace o affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis la pena è aumentata se i fatti sono commessi nei confronti di una persona minore di anni quattordici»;
c) al comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, 3-bis e 3-ter».

Art. 8.
1. All’articolo 83 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1 l’uso è considerato terapeutico anche quando è volto a intervenire sulla tossicodipendenza».

Art. 9.
1. All’articolo 89 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando è imputata una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma può pregiudicare la salute dell’imputato, sempre che l’imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o si alcooldipendente»;
b) il terzo periodo del comma 2 è soppresso;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Presso ogni tribunale i servizi pubblici per le dipendenze, attraverso un nucleo di operatori distaccati presso lo stesso tribunale, segnalano, su richiesta degli interessati o d’ufficio, nei casi di cui
al comma 1, al giudice procedente lo svolgimento del programma terapeutico in corso o, nei casi di cui al comma 2, si rendono disponibili con urgenza, su richiesta degli interessati o d’ufficio, per la definizione del programma stesso e lo trasmettono all’organo giudiziario procedente per l’udienza stabilita o per altra a tale fine fissata. Nei casi di cui al comma 2, i servizi pubblici per le dipendenze operanti in carcere effettuano, all’inizio della custodia cautelare, la presa in carico delle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti e segnalano immediatamente i singoli casi al nucleo operativo presso i tribunali. Nei casi di cui al comma 2, la custodia cautelare in carcere prosegue fino all’adozione dei provvedimenti del giudice previsti dallo stesso comma. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 in cui sia richiesto l’inserimento in una struttura residenziale, i servizi pubblici la individuano, esprimendo anche il loro parere sulla opportunità e la idoneità di tale inserimento.
2-ter. I tribunali mettono a disposizione dei servizi pubblici per le dipendenze i locali necessari per il funzionamento dei nuclei operativi. Il giudice procedente è tenuto ad avvalersi dell’intervento di tali servizi»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudice, se ritiene di applicare gli arresti domiciliari, dispone che la misura sia eseguita o proseguita in una struttura residenziale in vista della sottoposizione o alla prosecuzione di un programma terapeutico, salvo che lo ritenga non necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».

Art. 10.
1. Dopo l’articolo 89 del testo unico, come da ultimo modificato dall’articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. – (Sospensione del processo e messa alla prova). – 1. Nei casi in cui si proceda nei confronti di persona tossicodipendente, la cui condizione sia stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e che abbia in corso o intenda intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con un’azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall’articolo 115, il giudice, sentite le parti, se i reati per cui si procede sono connessi allo stato di tossicodipendenza e la pena massima non è superiore a dieci anni di reclusione, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento nei suoi confronti per verificarne la positiva risposta al programma riabilitativo indicato. Il processo è sospeso, limitatamente all’interessato, per un periodo di prova di un anno, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l’ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:
a) affida l’interessato all’ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente;
b) stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall’interessato secondo le indicazioni dei responsabili dello stesso programma;
c) impartisce prescrizioni utili affinché l’interessato mantenga una condotta socialmente adeguata e si astenga dalla commissione di nuovi reati.
2. Contro l’ordinanza indicata al comma 1 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. L’impugnazione non sospende la esecuzione della ordinanza.
3. L’ufficio di esecuzione penale esterna aggiorna periodicamente il giudice sull’andamento della prova sia rispetto all’osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nell’attuazione del programma terapeutico, trasmettendo, per quanto concerne i progressi, le comunicazioni dei responsabili del programma.
4. La sospensione può essere revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico o delle prescrizioni imposte.
5. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e dell’andamento del percorso di recupero dalla tossicodipendenza contemplato dal programma terapeutico, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario, riprende il corso del procedimento.
6. La sospensione non può essere concessa alla stessa persona per più di due volte».

2. All’articolo 90 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 è soppresso;
b) il comma 4 è abrogato.
3. Al primo comma dell’articolo 168-bis del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori dai casi previsti dall’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,».

Art. 11.
1. Al comma 2 dell’articolo 91 del testo unico, le parole: «, a pena di inammissibilità,» sono soppresse.

Art. 12.
1. All’articolo 94 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo, le parole: «a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro anni»;
2) al terzo periodo, le parole: «, a pena di inammissibilità,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I detenuti stranieri, apolidi o senza fissa dimora fruiscono della assistenza relativa alla condizione di tossicodipendenza a carico del Servizio sanitario nazionale nel cui territorio hanno dimora o nel quale comunque si trovano o nel territorio in cui ha sede l’istituto penitenziario di assegnazione. Tale servizio provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla corrispondente presa in carico dei soggetti»;
c) il primo periodo del comma 4 è soppresso;
d) il comma 6-ter è abrogato.
2. Al comma 5 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «, o sei anni» sono sostituite dalla parola: «e».

Art. 13.
1. Dopo l’articolo 94 del testo unico, come da ultimo modificato dall’articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 94-bis.1. – (Programma di reintegrazione sociale nell’ambito del programma terapeutico e riabilitativo). – 1. Se la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior pena, è superiore a quella prevista dall’articolo 94 e non è superiore a otto anni di detenzione e la stessa deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui al medesimo articolo 94, a un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell’ambito di un programma terapeutico e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da intraprendere presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di un ente ausiliario
di cui all’articolo 115 o di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante: lo stato di tossicodipendenza, l’idoneità del programma terapeutico e riabilitativo attuato dalla stessa, la disponibilità a effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell’ente ausiliario o comunque dalla struttura autorizzata, nonché la disponibilità degli stessi o di un altro ente all’attuazione del programma di reintegrazione sociale indicato. Si applica il comma 1-bis dell’articolo 94.
2. Le spese di attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico dell’ente che lo attua, il quale deve provvedere alla copertura assicurativa dell’interessato.
3. Il tribunale di sorveglianza, se accoglie la domanda di cui al comma 1, nel provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, definisce le modalità di attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico e riabilitativo, i tempi di svolgimento del primo e le modalità connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l’interessato risiede per l’esecuzione del programma terapeutico e riabilitativo.
4. Gli enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente all’ufficio di esecuzione penale esterna, nei tempi concordati con questo, sull’andamento dei programmi stessi. L’ufficio riferisce al magistrato di sorveglianza.
5. Se l’interessato abbandona l’uno o l’altro programma di cui al comma 1 o entrambi o pone in essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si applica, altresì, l’articolo 51-bis della citata legge n. 354 del 1975.
6. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la disciplina prevista dall’articolo 94.
7. Quando l’entità della pena residua, in relazione alla avvenuta esecuzione della misura prevista dal presente articolo, rientra nei limiti di cui all’articolo 94, l’interessato può avanzare istanza per l’applicazione di tale norma».

Art. 14.
1. I commi 6, 6-bis e 6-ter dell’articolo 96 del testo unico sono abrogati.

Art. 15.
1. L’articolo 113 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 113. – (Funzioni di prevenzione, trattamento e riduzione del danno). — 1. Le funzioni relative alla prevenzione, agli interventi di trattamento ed alla riduzione del danno correlate all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alle ludopatie e alle altre dipendenze sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo princìpi e livelli essenziali di assistenza definiti e da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con atto autonomo della medesima Conferenza, è istituita la Conferenza territoriale dei servizi pubblici e privati accreditati con finalità di monitoraggio e valutazione degli interventi offerti..
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte nei confronti dei consumatori problematici di sostanze stupefacenti o psicotrope, di alcol, ai soggetti che rientrano nei criteri definitori delle ludopatie e delle altre dipendenze, dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati attraverso l’articolazione e l’integrazione degli interventi sociali e sanitari».

Art. 16.
1. Dopo l’articolo 113 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 113-bis. – (Programmi e interventi sociosanitari innovativi). — 1. I Ministeri competenti di concerto con le regioni e le province autonome promuovono e sostengono la messa a regime di programmi innovativi circa gli interventi sui consumi di sostanze stupefacenti o psicotrope, da parte dei servizi sia pubblici che privati accreditati, con particolare riguardo:
a) alle attività rivolte ai consumatori problematici in condizioni di grave marginalità mirate a:
1) l’ampliamento dei servizi di bassa soglia, tramite il rafforzamento delle unità di strada; dei centri diurni e notturni di prima accoglienza;
2) l’attivazionedi locali dove è possibile fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in condizioni igieniche sicure;
b) agli interventi diretti verso i consumatori, mirati a:
1) informare tramite un sistema di allerta rapido basato sull’effettuazione dell’analisi delle sostanze stupefacenti o psicotrope presso i luoghi di consumo;
2) attivare un sistema di monitoraggio del mercato illegale con la collaborazione e la sinergia fra le Forze dell’ordine e la rete dei servizi delle dipendenze pubblici e privati accreditati.
3) attività di prevenzione circa i rischi delle sostanze psicotrope di cui i consumatori non conoscono la composizione chimica e la concentrazione di principi attivi.
Il Ministero della Salute, di concerto con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove: l’effettuazione di studi clinici controllati di valutazione sui trattamenti con sostanze psicotrope contenute nella tabella I di cui all’articolo 14; sostiene e promuove, altresì, la raccolta di evidenze cliniche aneddotiche e lo svolgimento di studi medici controllati circa le applicazioni mediche della cannabis.

Art. 17.
1. L’articolo 116 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 116. – (Riconoscimento e accreditamento dei soggetti afferenti alle reti territoriali per la prevenzione, i trattamenti e le riduzioni del danno). — 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le dipendenze possono avvalersi della collaborazione di gruppi o degli enti di cui all’articolo 115 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio, trattamento, riabilitazione e reinserimento dei consumatori problematici e dei soggetti che presentano ludopatie ed altre dipendenze. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono albi degli enti di cui all’articolo 115.
2. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1, è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell’articolo 114 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 1 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
b) disponibilità di locali e di attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta;
c) personale sufficiente e competente in materia di prevenzione, trattamento e riduzioni del danno.
3. Il diniego di iscrizione all’albo deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all’articolo 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5. Gli enti e le associazioni iscritti a un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all’estero, devono iscriverle separatamente ciascuna all’albo territorialmente competente; dette sedi devono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all’estero è territorialmente competente l’albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l’albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 117, per l’impiego degli enti per le finalità di cui all’articolo 115».

Art. 18.
1. L’articolo 117 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – (Convenzioni). — 1. L’esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione, di trattamento, di riduzione del danno e di reinserimento nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali possono essere attuati mediante apposite convenzioni da stipulare tra le aziende sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all’articolo 116 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti all’albo regionale provinciale o provinciale.
2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l’obbligo periodico di comunicare all’ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione.
3. Le convenzioni devono essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro della salute di concerto col Ministro della giustizia ai fini di cui all’articolo 115.
4. L’attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il consumatore ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

Art. 19.
1. L’articolo 120 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 120. – (Terapia volontaria e anonimato). — 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le dipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall’interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende sanitarie locali, nonché con i sanitari e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico per le dipendenze.
5. Coloro che hanno chiesto l’anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
6. I dipendenti del servizio pubblico per le dipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all’articolo 117.
7. Ogni regione o provincia autonoma provvede a elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri e ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
8. Il modello di scheda sanitaria deve prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all’anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni».

Art. 20.
1. L’articolo 122 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 122. – (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). — 1. Il servizio pubblico per le dipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un sanitario di fiducia autorizzato a presenziare anche gli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato e concordato con l’interessato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del consumatore lo consentano ed in collaborazione con i centri di cui all’articolo 114, anche avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’articolo 116, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale nonché attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’ambito del programma, in casi di riconosciute condizioni di necessità ed urgenza, il servizio pubblico per le dipendenze può disporre l’effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze controlla l’attuazione del programma da parte del consumatore.
2. Il programma è formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio nonché delle condizioni di vita familiare e sociale dell’assuntore.
3. Il programma può essere attuato presso strutture riabilitative iscritte a un albo regionale provinciale di cui all’articolo 116.
4. Quando l’interessato ritenga utile per sé e per la sua situazione medica, psicologica e sociale di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte a un albo regionale provinciale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta agli albi ai sensi dell’articolo 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le dipendenze, destinatario delle segnalazioni previste dall’articolo 121, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo».

Art. 21.
1. Gli articoli 122-bis, 123 e 124 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 22.
1. All’articolo 127 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), le parole: «purché finalizzati al recupero psicofisico della persona» sono soppresse;
b) il comma 8 è abrogato;
c) al comma 11, le parole: «lire 200 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui».