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Durante quest’anno in cui il legislatore non ha ritenuto di fare, fortunatamente è il caso di dire, interventi in materia di stupefacenti; è stata la giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale a proporre alcuni significativi interventi sul tema.

E’ indispensabile commentare principalmente tre decisioni: quella della Corte costituzionale del 23 gennaio 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della pena minima edittale per la cessione di droghe pesanti per l’ipotesi ordinaria (fatti non di lieve entità); la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 27 luglio 2018 con la quale non si considera incompatibile con la figura di lieve entità la cessione di qualità diverse di sostanze e la decisione delle Sezioni Unite del 30 maggio 2019 con la quale sembra affermarsi l’illiceità della commercializzazione delle infiorescenze della cosiddetta cannabis light.

Iniziamo proprio da quest’ultima decisione.

Cassazione sezioni unite, sentenza del 30 maggio 2019 sulla commercializzazione delle infiorescenze della cannabis light

La legge n. 242/2016 è stata introdotta con la finalità di promuovere e diffondere nel sistema produttivo italiano l’uso della canapa. Tale legge ha quindi stabilito che particolari varietà di tale pianta (quelle iscritte nel Catalogo di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002) non rientrano nell’ambito di applicazione del DPR 309/90 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti): sono pertanto sottratte alla disciplina penale e possono essere coltivate liberamente, senza necessità di autorizzazione, a condizione che le varietà coltivate non superino lo 0,6% di THC.

Se è pacifica la liceità della coltivazione, nei limiti suddetti, dubbia è invece la possibilità di commercializzare i derivati di tale coltivazione che non sono espressamente ricompresi nell’art. 1, comma 3 della legge, come è il caso della commercializzazione al dettaglio dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina.

Secondo un orientamento restrittivo[1] la detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla predetta legge rimangono sottoposte alla disciplina di cui al DPR 309/90.

Secondo altro orientamento[2] la legge 242/2016 mirando a promuovere i prodotti della intera “filiera agroindustriale della canapa”, si dirige ai produttori e alle aziende di trasformazione (e non solo ai coltivatori) riconoscendo la liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,6%, poiché essi non possono più essere considerati, in virtù di tale normativa, sostanze stupefacenti soggette alla disciplina del DPR 309/90.

Il limite dello 0,6% di THC rappresenta pertanto, secondo questo condivisibile orientamento, un punto di equilibrio, posto dal legislatore, fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e quelle inerenti alla commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni. Secondo quest’ultimo orientamento, la percentuale dello 0,6% di THC costituisce, infatti, il limite minimo al di sotto del quale i possibili effetti della cannabis non possono essere considerati “droganti”.

Sussistendo tale contrasto giurisprudenziale, la IV sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se le condotte di coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1 comma 2 della legge 242 del 2016 e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L. rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell’ambito di applicabilità delle predette legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa”.

All’udienza del 30 maggio 2019, le Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzione: «la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, DPR 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.

Al momento in cui scriviamo non sono state depositate le motivazioni di tale decisione. Riteniamo, in ogni caso, che tale arresto giurisprudenziale sia contrario allo spirito della legge 242/2016 ed anche in contrasto con la normativa europea di settore.

In ogni caso, a buon diritto, al di sotto della soglia dello 0,6 di THC – ovvero, al di sotto della soglia dello 0,5, secondo il parametro utilizzato pacificamente anche dai giudici penali – devono ritenersi le infiorescenze prive di “efficacia drogante” e pertanto non ricomprese nell’ambito di applicazione del DPR 309/90.

A sostegno di tale interpretazione, come già osservato, è la stessa ratio della legge in commento che prevede tra le sue finalità il sostegno e la promozione dell’intera filiera. Ancora, la medesima legge promuove esplicitamente la coltura della canapa finalizzata alla produzione di alimenti e, all’art. 2, comma 2, stabilisce espressamente che dalla canapa coltivata è possibile ottenere alimenti, nel rispetto delle discipline di settore.[3]

Come osservato nella stessa ordinanza di rimessione sopra citata “questo complesso di norme, ammettendo l’utilizzo di alimenti contenenti residui di THC, sancisce la liceità del consumo umano – e quindi della commercializzazione – di prodotti contenenti tale principio attivo, sia pure alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla normativa. Alla stregua di tali considerazioni acquista un consistente spessore logico il rilievo secondo il quale se, ai sensi dell’art. 1, comma 2, I. n. 242 del 2016 la coltivazione di canapa delle varietà ammesse, iscritte nel catalogo indicato dalla predetta norma, esula dall’ambito di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990; e se il consumo umano, e quindi la commercializzazione, di prodotti alimentari contenenti THC rientra nel predetto ambito di piena liceità, sembrerebbe contraddittorio ritenere vietata la detenzione, cessione e vendita di derivati della cannabis provenienti dalle coltivazioni contemplate dalla legge n. 242 del 2016.”

In definitiva, il quadro comunitario e le finalità della legge sopra menzionata devono indurci a ritenere lecita la commercializzazione di infiorescenze e resine quanto meno nel settore alimentare e negli altri settori di cui all’art. 2 della medesima legge.

Ciò in quanto l’art. 1 della legge in commento si propone il “sostegno e la promozione della coltivazione e della [intera] filiera della canapa” e una limitazione del commercio di infiorescenze destinato alle sole aziende italiane si porrebbe in contrasto con il dato fattuale dell’importazione (lecita) da altri Stati (europei e non) delle infiorescenze ottenute dalle piante di canapa sativa di cui alla direttiva UE sopra citata.

Dal 2017, infatti, la produzione, la commercializzazione e l’importazione da altri Stati dell’Unione e non (come la Svizzera) ha riguardato anche le infiorescenze delle piante di canapa sativa suddette.

In meno di due anni sono nate migliaia tra aziende agricole e esercizi commerciali con un mercato di diversi miliardi di euro che ha sottratto rilevanti risorse al narcotraffico.

Ne consegue che eventuali sequestri operati dalla forze dell’ordine con le modalità di cui al DPR 309/90 – piuttosto che con quelle più garantiste previste dalla legge 242/2016 – devono ritenersi illegittimi e destinati, probabilmente e auspicabilmente, ad essere non convalidati.

Tuttavia è già in atto una prassi in senso contrario che prevede il sequestro delle confezioni e l’analisi dei prodotti al fine di verificare che gli stessi abbiano o meno efficacia drogante. Prassi che sta smantellando un commercio florido e sta portando alla chiusura dei negozi di vendita al dettaglio e delle aziende di settore. Ciò in quanto, di frequente, i tempi per le analisi tecniche sono assai lunghi ed anche in caso di restituzione del bene sequestrato, quest’ultimo è ormai deperito o, comunque, non più commercializzabile.

Sul punto bisognerà anche verificare se l’assenza di efficacia drogante sarà interpretata in senso più estensivo e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui tutti i prodotti con percentuale di principio attivo inferiore allo 0,5 % di THC non vadano considerati quali stupefacenti, ovvero a quell’orientamento per cui va verificato l’effetto drogante al di là della percentuale di principio attivo e su base dei milligrammi dello stesso rinvenuti, per cui si ritiene stupefacente ogni prodotto contenente più di 25 mg di THC (quantitativo della dose minima giornaliera, secondo le note tabelle ministeriali).

Si auspica pertanto un intervento chiarificatore del legislatore o dei ministeri interessati (sempre secondo quanto stabilito dalla legge 242/2016), o della Corte costituzionale; o, ancora, che si ponga questione pregiudiziale al giudice interno al fine di adire la Corte di Giustizia EU, per avere una interpretazione autentica conforme alla normativa europea, al rispetto del principio della libertà di iniziativa economica, onde evitare il proliferare della chiusura dei negozi e delle aziende interessate. Dopo che gli imprenditori del settore hanno fatto legittimo affidamento su di una legge che – sia pur in modo non inequivoco – nelle sue finalità aveva, ed ha, l’implementazione dell’intera filiera.

Cassazione sezioni unite, sentenza del 27 luglio 2018 sulla configurabilità della fattispecie di lieve entità anche in ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti eterogenee

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate su un altro delicato argomento in materia di stupefacenti ovvero sulla compatibilità della figura di lieve entità, di cui all’art. 73 V comma DPR 309/90, con la cessione di diversi tipi di sostanze.

Il punto sottoposto alle Sezioni Unite ha importanti conseguenze pratiche: si pensi infatti che mentre per l’ipotesi di lieve entità il legislatore prevede una sanzione da sei mesi a quattro anni di reclusione (e non distingue tra diverse sostanze stupefacenti), per le ipotesi ordinarie le pene sono rispettivamente da due a sei anni per le c.d. droghe leggere (ovvero la cannabis) e da sei a venti anni per le c.d. droghe pesanti.

In precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto incompatibile con la fattispecie di lieve entità l’ipotesi di cessione di diversi tipi di sostanze in quanto ritenuta dimostrativa di una maggiore pericolosità sociale e di un inserimento più radicato nel mondo del traffico degli stupefacenti. Ne discendeva che in caso di cessioni di lieve entità di sole droghe leggere o di sole droghe pesanti si riteneva applicabile la figura di cui all’ art. 73 V comma, mentre laddove le cessioni, seppur rudimentali, artigianali e non connotate da elementi di serialità e di professionalità erano relative a diversi tipi di sostanze stupefacenti (sia quelle contenute all’interno di una medesima tabella come la ketamina e l’MDMA, che quelle afferenti a tabelle diverse come l’hashish e la cocaina) si applicava l’ art. 73 I comma che prevedeva una sanzione da otto a venti anni di reclusione[4].

Era sufficiente che la condotta di detenzione avesse ad oggetto sostanze diverse perché la stessa venisse ritenuta non lieve ai sensi del 73 V comma DPR 309/90[5].

Con sentenza n. 51063 del 27 settembre 2018 le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito tre fondamentali principi di diritto:

  • che la diversità di sostanze cedute non è di per sé ostativa al riconoscimento della figura di lieve entità di cui al 73 V comma in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta in relazione a tutti gli indici sintomatici della stessa ai fini di determinare la lieve entità del fatto;
  • l’art. 73 V comma è una unica e autonoma figura di reato quale che sia la qualificazione tabellare della sostanza che ne costituisce l’oggetto;
  • la detenzione di diverse sostanze tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, ai sensi dell’art. 73 V comma, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.

Nel giungere a tale decisione le Sezioni Unite ripercorrono quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la figura di lieve entità va riconosciuta anche in presenza di un’organizzazione purché la stessa sia rudimentale[6] e concludono affermando che non esiste alcuna prova empirica del fatto che la condotta avente ad oggetto sostanze di natura differente sia automaticamente e di per sé indicativa di “un più significativo inserimento dell’agente nell’ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti”, per cui non vi è incompatibilità tra la diversità delle sostanze oggetto del reato e la fattispecie “lieve” di cui all’art. 73 V comma, laddove da un’analisi complessiva di tutti i parametri tale lievità risulti comunque provata.

La Corte poi i due punti successivi specifica che, nel caso di fattispecie di lieve entità, non possa esservi concorso di reati laddove la condotta riguardi sostanze diverse proprio in forza della natura autonoma della figura di reato di cui all’art. 73 V comma.

Vi è quindi un’importante differenza rispetto alle ipotesi ordinarie di cui all’art. 73 I comma (relativo alle c.d. droghe pesanti) e all’art. 73 IV comma (relativo ad hashish e marijuana) in quanto in tali evenienze vi sarà concorso di reati e un aumento di pena se le condotte, relative a quantitativi rilevanti di stupefacente e con modalità dell’azione non lievi, hanno ad oggetto quantitativi di sostanze inserite in tabelle diverse.

Importante è, inoltre, il passaggio della sentenza con il quale si impone al Giudice di merito non solo di motivare in ordine al riconoscimento del fatto di lieve entità in presenza di diverse sostanze, ma anche dell’esclusione dello stesso laddove emergano elementi che invece possano ricondurre il fatto ad una ipotesi lieve (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rudimentalità dell’organizzazione, quantitativi modesti, condizione di consumatore/tossicodipendente del soggetto, limitata circolazione delle sostanze all’interno di una cerchia ristretta, assenza di guadagni significativi).

Tale decisione va salutata con soddisfazione in quanto, come sostenuto da autorevole dottrina: “si tratta di una norma di frequentissima applicazione pratica, da cui deriva un altissimo numero di condanne che si traducono effettivamente in reclusione carceraria. Si tratta, però e al tempo stesso, di una norma tra le più intricate con cui i giudici si trovano quotidianamente a confrontarsi per cui ogni chiarimento va visto con favore”[7].

L’applicazione pratica di tale sentenza dovrebbe restringere il numero di presenze in carcere per violazione dell’art. 73 DPR 309/90 e aiutare l’interprete a distinguere tra il narcotraffico e il piccolo spaccio soprattutto in un mercato come quello attuale non più contraddistinto dal mono consumatore e dove il fenomeno del policonsumo di sostanze ha assunto dimensioni considerevoli se non preminenti.

Non è infrequente infatti che ci si trovi di fronte alla detenzione di quantitativi ridotti di diverse sostanze spesso usate anche per il consumo personale e che in precedenza potevano avere conseguenze sanzionatorie sproporzionate a fronte della dimensione delle attività di modesta cessione di stupefacenti.

Ora, grazie all’intervento delle Sezioni Unite, sarà necessaria una analisi complessiva dei fatti da cui desumere o meno la lievità della condotta e la stessa non sarà automaticamente esclusa solo per il possesso di sostanze diverse.

Sempre in merito alla fattispecie di lieve entità si saluta con favore anche una pronuncia della Sez. VI della Corte di cassazione che con sentenza n. 1428 del dicembre 2017[8] recepisce un orientamento emerso nella giurisprudenza di merito[9] per cui anche una attività di cessioni continuative ma denotata da scarsa offensività (come ad esempio la mancanza di un considerevole inserimento in un’organizzazione e la scarsità di legami col mondo del narcotraffico, piccole cessioni volta per volta, fatti relativi ad hashish e marijuana e non a droghe pesanti) è compatibile con il riconoscimento del fatto di lieve entità.

Sul punto si segnala anche una recentissima pronuncia della IV sezione della Corte di cassazione del 29 aprile 2019, n.17674, la quale, nel rigettare l’impugnazione proposta, riconosce tale orientamento per cui di per sé le attività di plurime cessioni non ostano al riconoscimento del fatto di lieve entità ma va sempre fatta una valutazione complessiva della condotta ai fini di tale riconoscimento o esclusione.

Ordinanza della Corte costituzionale del 23 gennaio 2019 sulla pena minima edittale relativa all’ipotesi ordinaria di spaccio delle cd droghe pesanti 

Ultimo provvedimento assai significativo è quello relativo alla recente ordinanza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019[10] con la quale è stata dichiarata sproporzionata la pena minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti.

La Corte dichiara illegittimo l’art. 73, I comma DPR 309/90 là dove prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni invece che di sei. Rimane inalterata la misura massima della pena, fissata dal legislatore in venti anni di reclusione, applicabile ai fatti più gravi.

In particolare, la Corte rileva che la differenza di ben quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione).[11]

La rimodulazione da otto a sei anni del minimo edittale per i fatti non lievi è stata ricavata dalla normativa in materia di stupefacenti. Questa misura, infatti, è stata ripetutamente considerata adeguata dal legislatore per i fatti “di confine”, posti al margine delle due categorie di reati.

La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Corte, con la sentenza n. 179 del 2017, aveva rigettato analoga questione invitando in modo pressante il legislatore a risanare la frattura che separa le pene per i fatti lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai commi V e I dell’art. 73 DPR 309/90. Quell’invito è rimasto però inascoltato sicché la Corte ha ritenuto ormai indifferibile il proprio intervento per correggere l’irragionevole sproporzione, più volte segnalata dai giudici di merito e di legittimità.[12]

Del resto una differenza di ben quattro anni tra il massimo edittale previsto per i fatti di lieve entità (quattro anni), per i quali non vi è distinzione di trattamento sanzionatorio in base alle sostanze stupefacenti detenute, e il minimo per l’ipotesi ordinaria afferente le c.d. droghe pesanti (otto anni) faceva sì che fatti non dissimili tra loro, per livello di offesa al bene giuridico protetto, potessero avere conseguenze sanzionatorie molto diverse[13] “con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte”.

Nella presente pronuncia, peraltro, la Corte supera il vincolo rappresentato dalla teorica delle “rime obbligate” sulla base dei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale relativa all’ampiezza e ai limiti del sindacato sulla misura delle sanzioni penali. Ben due pronunce della fine del 2018 hanno infatti sviluppato la via già intrapresa con la nota sentenza n. 236 del 2016, precisando che “non sussistono ostacoli [all’intervento della Corte costituzionale] quando le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l’individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da ‘ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze essendo sufficiente che il ‘sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima[14].

Ora sarà anche possibile proporre incidenti di esecuzione per rideterminare le pene delle sentenze passate in giudicato in base al mutato quadro edittale, sebbene gli effetti saranno meno rilevanti di quelli promossi dopo la sentenza della Corte n. 32 del 2014, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 DPR 309/90 in ordine al trattamento sanzionatorio previsto per le droghe leggere, stante che in quel caso si passava da una pena da sei a venti anni ad una da due a sei anni.

Conclusioni

Tutte le sentenze commentate, soprattutto l’ultima, mostrano come, in mancanza dell’intervento del legislatore, il quale da ben quindici anni non disegna interventi sistematici sul tema degli stupefacenti, sia la giurisprudenza di legittimità e costituzionale a doversi cimentare sul tema cercando di adeguarlo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità previsti dalla nostra Costituzione.

Non tocca però ai giudici  scrivere le leggi ma interpretarle, per cui sarebbe auspicabile che in futuro il nostro paese potesse adeguarsi a quel trend internazionale che vede sempre più paesi abbandonare l’illusorio e criminogenetico percorso di lotta alla droga e affrontare scelte coraggiose ed efficaci come la legalizzazione della cannabis e gli interventi di prevenzione e riduzione del danno per i consumatori in luogo della sola risposta sanzionatoria, che dovrebbe sempre essere extrema ratio del diritto penale.

Note

[1] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56737

[2] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2018, n. 4920. In tal senso si erano espressi anche diversi tribunali di merito cfr. provvedimenti del Tribunale di Ancona, Sezione del riesame del 27.7.18; Tribunale di Rieti del 26.7.18; Tribunale di Macerata del 11.7.18; Tribunale di Asti del 4.7.18, Tribunale di Teramo Ufficio Gip del 28.2.19

[3]  Cfr. inoltre l’art. 5 della legge  n. 242 del 2016 che  rinvia a un decreto del Ministro della Salute la definizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti e l’art. 9 che assegna al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il compito di promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, ai sensi dell’art. 16, par. 1, lett. b) o c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

[4] La sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2019, commentata di seguito, ha dichiarato illegittimo l’art.73 I comma nella parte in cui prevedeva una pena minima edittale di otto anni di reclusione. Per effetto dell’intervento demolitorio della Corte, la pena minima è stata sostituita con quella di sei anni di reclusione.

[5] Una parte della giurisprudenza aveva ristretto tale concetto di sostanze diverse ritenendo applicabile la lieve entità laddove le stesse fossero all’interno di una medesima tabella. Un orientamento risalente riteneva l’eterogeneità delle sostanze sempre incompatibile con la figura di lieve entità (Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014, Cichetti, Rv. 261161; Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv. 264065; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491; Sez. 4, n. 6624 del 15/12/2016, Bevilacqua, Rv. 269130), mentre un altro la riteneva tale dovendosi fare una valutazione congiunta di tutti gli elementi (Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338; Sez. 4, n. 22655 del 04/04/2017, Ben Ali, Rv. 270013; Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Fonzo, Rv. 269457; Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba; Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 06/02/2018 n° 5517).

[6] In tal senso si veda C. Cass., Sez. III pen., sent. 14 marzo 2018, Pres. Sarno, Rel. Semeraro, ric. Aboumelek e Essid e l’ordinanza di remissione alle sezioni unite Cass., Sez. III, ord. 15 marzo 2018 (dep. 25 maggio 2018), n. 23547. In precedenza si segnalano Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Mascali, Rv. 270397; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609 la quale aveva concluso per la compatibilità della detenzione di diverse sostanze con l’(allora) attenuante di cui al 73 V comma in quanto tale figura andava riconosciuta in tutti i casi in cui si fosse in presenza del cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a “decine”.

[7] Così P. Bernardoni in DPC 21.11.18 Stupefacenti di qualità diversa e lieve entità: un passo avanti delle Sezioni unite nel chiarimento dei rapporti tra le varie ipotesi di narcotraffico.

[8] Cfr. Cass. pen., Sez.VI, sent. n.1428 del 19 dicembre 2017, depositata in data 15 gennaio 2018, Ferretti, Rv.27195901.

[9] Cfr. Corte d’appello di Venezia sentenza 5 aprile 2016, depositata in data 13 maggio 2016, Pres. Galli, Est. Miazzi Per la visione di tale provvedimento e un commento allo stesso si veda F. Viganò Stupefacenti e fatto di lieve entità: un nuovo orientamento in ipotesi di spaccio continuato in Diritto penale Contemporaneo 14.7.16.

[10] Corte Cost. n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019, Rel. Lattanzi, Est. Cartabia.

[11] In tali termini comunicato stampa della Corte costituzionale dell’11 marzo 2019.

[12] La Corte conclude il suo comunicato stampa chiosando in tal modo: “rimane possibile un diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità.”

[13] Un minimo della pena tarato a 8 anni di reclusione precludeva infatti l’accesso a tutta una serie di misure alternative laddove invece il massimo edittale di 4 anni previsto dall’art. 73 V comma consente l’accesso a vari istituti premiali quali la messa alla prova o la particolare tenuità del fatto di cui al 131 bis c.p. nonché l’accesso a tutte le misure alternative previste dal nostro ordinamento.

[14] In tali termini C. Bray in DPC 18 3 19 Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti

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