Sulla tragedia di Rebibbia, della detenuta che ha ucciso i figli, anche troppo si è detto. E troppo si è fatto (da parte del ministro) alla facile ricerca di colpevoli: la sospensione di alcune dirigenti, a parte i dubbi di merito esposti nella lettera appello di tante associazioni, rischia di allontanare una seria riflessione sul problema dei bambini delle donne detenute. Su questo vorrei prendere parola. Cominciando ad affrontare la questione dal verso giusto: che non è quello della “detenuta madre” come caso speciale. E neppure è quello dei “diritti dei bambini”, per quanto fondamentali siano. Poiché i bambini avrebbero diritto sia a stare fuori dal carcere sia a vivere con la madre. Gli sforzi normativi si sono finora mossi proprio nell’ambito dei due diritti dei bambini che la detenzione pone in conflitto (cercando di rendere più accettabile una vita “dentro” e/o più accessibile una vita “fuori” dal carcere). Ma i limiti di tale approccio sono evidenti più che mai, se non si affronta il nodo della detenzione femminile (prima che della maternità in carcere); della pena carceraria come risposta pervasiva a pressoché tutti i tipi di reati (che nei fatti vanifica le norme “speciali” a favore delle madri detenute); dell’inflazione del penale (con previsione di pene molto alte anche per reati non violenti, come quelli di droga). E, in ultimo, ma assai importante, se non si fa di più perché le detenute (ma anche i detenuti) possano mantenere le loro relazioni affettive e svolgere per quanto possibile le loro funzioni genitoriali quando i bambini vivono lontani. In una ricerca di qualche anno fa fra le detenute in Toscana (consultabile nel volume Recluse, Ediesse, 2014), se la separazione dai cari emergeva come il fattore di sofferenza più importante, dolorosa era anche la percezione che i rapporti coi figli fossero gestiti in una logica di concessione “premiale” più che di diritto, in ogni caso “non incentivati come dovrebbero essere”, per dirla con una delle donne intervistate.
Sembra cioè carente una cultura delle relazioni, prova ne è che in Italia non siamo ancora riusciti a avere in carcere luoghi per favorire l’affettività e per incontri riservati con il compagno/la compagna. Al suo posto domina una retorica della maternità. Che non può non giocare contro la donna autrice di reato, di per sé sospetta di essere “cattiva madre”. Può perciò capitare che alcune richieste di detenute per avere contatti coi figli siano respinte per presunto “uso strumentale” delle norme a favore della maternità. Così il vaglio dei giudici si muta in una sorta di Tribunale Morale, che nei fatti vanifica le disposizioni speciali. Di recente, una giurista attiva nel sostegno legale alle detenute mi riferiva un caso esemplare di tali contraddizioni: una donna condannata a una pena molto severa aveva tenuto il bambino con sé in carcere per molti anni, ma poi la lunghezza della pena li aveva separati, con molto dolore per entrambi, e il bambino era stato dato in affidamento. Non solo non le era stata concessa alcuna alternativa per evitare la separazione, ma aveva aspettato due anni prima di avere un permesso per vedere il figlio.
Il Tavolo sulla detenzione femminile degli Stati Generali, nel 2016, ha offerto indicazioni preziose, da quelle più generali “di una consistente decarcerizzazione… e una forte depenalizzazione”, unita a un allargamento delle alternative al carcere e a un uso maggiore di quelle esistenti; fino a suggerimenti puntuali, quali la “previsione di luoghi adatti all’esercizio dell’affettività e della sessualità”, l’ampliamento dell’Ordinamento Penitenziario perché le donne possano partecipare a momenti fondamentali della vita dei figli. Il ministro e il Parlamento possono prenderle finalmente in considerazione?