La “rivoluzione gentile” che ha portato alla chiusura degli OPG richiede un più avanzato punto di incontro tra politica, giustizia, psichiatria e sociale. In questa direzione va la recente ordinanza n.131/2021 della Corte Costituzionale che sulla base di rilievi di costituzionalità della legge 81/2014 sollevati dal Tribunale di Tivoli richiede a ministeri e regioni dati e modalità di funzionamento del nuovo sistema. Un approccio apprezzabile che prende atto di una situazione profondamente cambiata non riportabile allo stato precedente e agli OPG. Per questo i codici vanno rivisti togliendo la parola “internati” e l’art 222 del c.p. (che prevede il ricovero in OPG che non esiste più!) cancellare il doppio binario, promuovere l’imputabilità e il principio di responsabilità sia per la terapia sia per la sicurezza. Le persone vanno giudicate per l’atto commesso, devono avere il diritto al processo, cioè a confrontare con la legge, espressione della comunità, le proprie convinzioni e motivazioni. L’ascolto partecipe dà diritto alla parola, al punto di vista della persona, riconosciuta interlocutore degno di attenzione e non infantilizzato o reso alieno. Vi è bisogno di chiarezza per creare le migliori condizioni per la cura e la prevenzione di nuovi reati. Occorre assicurare il diritto alla salute a prescindere dallo stato giuridico e al contempo, il diritto alla giustizia in ogni condizione, supportando con più diritti le persone fragili.
Se con la legge 180 il malato mentale è diventato cittadino, portatore di diritti e doveri salvo che in ambito penale, dopo la legge 81 si può completare il percorso. Ha diritto alla giustizia ed ha bisogno della parola della legge. L’incapacità a stare in giudizio per disturbi mentali va superata con il supporto culturale e professionale. Laddove sono maggiori i problemi della comunicazione, vanno fatti sforzi per ripristinarla in quanto fattore essenziale per la regolazione degli affetti e dei comportamenti. La riforma deve abolire la “pericolosità sociale” del malato mentale perché non ha fondamenti scientifici. Possono essere al più valutati i fattori di rischio e protezione.
Le misure di sicurezza detentive “provvisorie” sono confusive e di fatto “cautelari”, mentre quelle “definitive” vanno sostituite da pene la cui esecuzione dovrà tenere conto delle condizioni di salute della persona. Il reato è sempre molto presente nel suo mondo interiore e su questo occorre lavorare con gli strumenti della psichiatria di comunità, tenendo conto del contesto culturale, religioso, filosofico, e promuovendo l’assunzione di responsabilità, di forme di elaborazione, di riparazione possibile, di riconciliazione, di ristoro. Un percorso doloroso, difficile e complesso che la psichiatria cerca di realizzare con la persona e la sua famiglia, all’interno del quale il ruolo della giustizia e della comunità sono fondamentali. Si sono create misure di cura e giudiziarie di comunità, basate sulla reciproca responsabilità, dove la valutazione non è oggettivante ma di sistema, è centrata sulla persona e sul suo contesto, nel quale sono attori anche il sistema curante, della giustizia, del sociale, dell’ordine pubblico.
Non il proscioglimento e la misura di sicurezza che sospendono, isolano e non fanno altro che aumentare la confusione, l’incomprensione della persona e della comunità, ma un altro scenario che fondi la convivenza sullo sviluppo della reciproca responsabilità, nella sua accezione etimologica di “res pondus”, del farsi carico delle persone e delle situazioni, di portare insieme il senso delle esperienze umane, anche quelle estreme, di vite coesistenti. Nel legame inestricabile che lega reciprocamente la qualità della cura, della convivenza e della sicurezza.
La Consulta chiede se sono allo studio riforme legislative. La proposta di legge n. 2939 dell’on. Magi offre una soluzione radicale.