Sono state depositate lo scorso 28 luglio le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulle droghe leggere, che confermano l’orientamento secondo cui in sede di esecuzione della pena il giudice può rideterminare la pena comminata secondo le norme della legge antidroga Fini Giovanardi dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale nel 2014.
Il caso affrontato dalla Corte riguardava una sentenza di patteggiamento la cui pena concretamente inflitta (condanna a 2 anni e 8 mesi) era compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione dell’art. 73 secondo la legge del 2006 abrogata.
Mentre era già stato chiarito in precedenza che in caso di condanna a seguito di rito ordinario o abbreviato il Giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena esercitando un autonomo potere valutativo, in caso di patteggiamento si era posto il dubbio di quale fosse il compito del giudice dell’esecuzione.
Come evidenziato dallo stesso Procuratore generale nella requisitoria finale, la sentenza dovrebbe essere annullata tout court dal Giudice dell’esecuzione (o dalla Corte di Cassazione) perché l’accordo tra accusa e difesa si è basato “su un quadro normativo superato e sulla scorta del quale le parti si sono determinate”.
La Suprema Corte ha aderito alla tesi del Procuratore ed ha annullato la sentenza senza rinvio. Ora il difensore dell’imputato e il Pm potranno rinegoziare la pena commisurandola ai parametri della normativa in vigore, oppure il processo riprenderà nelle forme ordinarie.
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ribadisce quanto già espresso nelle sentenze precedenti Gatto ed Ercolano, confermando la centralità del principio di legalità della pena in fase esecutiva secondo il quale la conformità a legge della pena deve essere costantemente garantita dal momento della sua irrogazione fino a quello della sua esecuzione.
Si aggiunge anche che la necessità di rideterminare la pena ( a seguito di rito ordinario o abbreviato) o di annullare l’accordo (in caso di patteggiamento) rispondono al principio di offensività e di proporzionalità tra illecito e sanzione. La pena è perciò illegale in quanto “la risposta punitiva è stata elaborata sulla base di un compasso sanzionatorio incostituzionale”.
In definitiva, siamo di fronte a un’altra interessante sentenza della Corte in tema di prevalenza della legalità della pena in fase esecutiva rispetto all’intangibilità del giudicato.
Di contro, resta il dramma di migliaia di persone che hanno già scontato per intero, o stanno scontando, una pena illegale perché non si sono attivate con un incidente di esecuzione.
Resta altresì la contraddizione di una normativa sugli stupefacenti di risulta, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 32/14, che continua a non differenziare il trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e pesanti nelle ipotesi di lieve entità e che, di contro, colpisce con sanzioni penali la coltivazione finalizzata all’uso personale laddove la detenzione ad uso personale è invece punita con le sole sanzioni amministrative. Su tale ultimo aspetto (trattamento sanzionatorio della coltivazione) pende questione di legittimità costituzionale. Ci auguriamo che per una volta intervenga prima il Legislatore dell’Autorità giudiziaria, approvando in tempi rapidissimi i disegni di legge di riforma della disciplina sanzionatoria del testo unico sulle droghe e di legalizzazione della cannabis che risolverebbero i problemi sopra esposti con la liceità della coltivazione, la differenziazione del trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e pesanti nelle ipotesi di lieve entità, l’applicabilità d’ufficio di uno sconto di pena per le pene illegali.
Il dossier sulle pene illegali su www.societadellaragione.it.