Con d.l. n. 162/22 del 31.10.22 il Governo Meloni pone in essere il suo primo provvedimento rinviando al 30 dicembre l’applicazione della riforma della giustizia Cartabia approvata dal passato Governo e che sarebbe dovuta entrare in vigore il giorno successivo 1 novembre e disponendo delle misure di irrigidimento in materia di concessione di benefici a detenuti e internati non collaboranti.
Si irrigidisce ulteriormente la disciplina sull’ergastolo ostativo che la Corte costituzionale ha censurato con ordinanza 97/2021 dando termine fino al dicembre del 2022 al Parlamento per recepire le indicazioni relative all’incostituzionalità della norma e già censurate dalla Corte Edu nella pronuncia Viola contro Italia del giugno 2019.
Oltre a tali norme e ad altre sull’obbligo vaccinale il decreto introduce con un nuovo art. 434-bis nel Codice penale, il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Va da subito rimarcato che non si interviene sul testo dell’art 633 del Codice penale che disciplina, nel titolo dedicato ai reati contro il patrimonio, l’invasione di terreni ed edifici ma si introduce un nuovo reato nel titolo relativo ai delitti contro la pubblica incolumità ove figurano i reati di strage, incendio, inondazione frana e valanga, disastro ferroviario, fabbricazione di materie esplodenti.
La formulazione della norma si apre con una definizione della stessa che precede il precetto ovvero: “L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione”.
Una modifica al codice antimafia rende infine applicabili le misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto di cui al nuovo articolo 434bis c.p.
Va anche censurato il fatto che la norma non prevede un periodo di vacatio legis, presupposto indefettibile per una sua conoscibilità, essendo disposta l’entrata in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta alle 23 del 31.10.22 e quindi un’ora prima della vigenza).
Una azione reazione ai fatti di cronaca dati dal rave nei dintorni di Modena che mostra un uso muscolare e improprio dello strumento del diritto penale, molto lontano dalle prime dichiarazioni in senso garantista espresse dal Ministro Nordio, del tutto sconfessato da tale provvedimento.
Dal punto di vista della norma si segnala che la stessa pare non applicabile esclusivamente ai rave ma ad ogni riunione in numero superiore alle 50 persone da cui possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Un concetto alquanto indeterminato e che potrà, di volta in volta, piegarsi a valutazioni dell’Autorità Amministrativa e delle Prefetture.
Si ricorda che già nel 2018 con il decreto sicurezza 113/18 (c.d. Salvini) si era intervenuti aggravando sensibilmente il trattamento sanzionatorio dell’art. 633 cp sull’invasione di terreni ed edifici prevedendosi un passaggio dalla disciplina previgente che prevedeva una pena fino a due anni o la multa da 103 a 1032 euro e procedibilità a querela per l’ipotesi base e l’applicazione congiunta di tali sanzioni e procedibilità di ufficio per l’ipotesi aggravata data dal concorso di più di 10 persone o 5 di cui una armata a un trattamento sanzionatorio, tuttora vigente, che prevede pene da 1 a 3 anni e multa da 103 a 1032 e procedibilità a querela per l’ipotesi base e la pena da 2 a 4 anni per l’ipotesi aggravata con ulteriore aggravante per i promotori.
A differenza del 633 scompare il fine di occupare il bene o di trarvi altrimenti profitto. L’attuale formulazione pone anche questo reato al di fuori della possibile applicazione della particolare tenuità del fatto e della sospensione del processo con messa alla prova per cui appare davvero smisurato il trattamento sanzionatorio attualmente previsto.
La norma per come formulata pone seri dubbi di costituzionalità per violazione dell’art 17 della Costituzione sulla libertà di riunione, in passato la Corte costituzionale era intervenuta censurando l’art 68 del Tulps come ricorda l’importante sentenza della Cassazione, I sez. pen. 36228/17 del 21.7.17, ribadendo che la libertà di riunione entro certi limiti non è soggetta ad autorizzazione preventiva né può essere vietata.