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Ecco il testo delle norme contro i rave contenute nel DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.” (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022):

 Art. 5 
 
Norme in materia di occupazioni abusive e  organizzazione  di  raduni
                              illegali 
 
  1. Dopo l'articolo 434 del codice penale e' inserito il seguente: 
    «Art.  434-bis  (Invasione  di  terreni  o  edifici  per   raduni
pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute
pubblica). - L'invasione di terreni o edifici per  raduni  pericolosi
per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la  salute  pubblica
consiste nell'invasione  arbitraria  di  terreni  o  edifici  altrui,
pubblici o privati, commessa da un  numero  di  persone  superiore  a
cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando  dallo  stesso
puo' derivare un  pericolo  per  l'ordine  pubblico  o  l'incolumita'
pubblica o la salute pubblica. 
    Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al  primo  comma
e' punito con la pena della reclusione da tre a sei  anni  e  con  la
multa da euro 1.000 a euro 10.000. 
    Per il  solo  fatto  di  partecipare  all'invasione  la  pena  e'
diminuita. 
    E' sempre  ordinata  la  confisca  ai  sensi  dell'articolo  240,
secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono  o  furono
destinate a commettere il reato di cui  al  primo  comma  nonche'  di
quelle utilizzate nei  medesimi  casi  per  realizzare  le  finalita'
dell'occupazione.». 
    2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle  leggi  antimafia  e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo  la  lettera  i-ter),  e'  aggiunta  la  seguente:
«i-quater) ai soggetti indiziati  del  delitto  di  cui  all'articolo
434-bis del codice penale.». 
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal  giorno
successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.