Ecco il testo delle norme contro i rave contenute nel DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.” (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022):
Art. 5 Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali 1. Dopo l'articolo 434 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica). - L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo' derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena e' diminuita. E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche' di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita' dell'occupazione.». 2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), e' aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale.». 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.